Accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati
Raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione, del 13 maggio 2024, sull’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
DEFINIZIONI
1.
Ai fini della presente raccomandazione, per «progetti di energia rinnovabile» dovrebbero intendersi gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (20), anche sotto forma di idrogeno rinnovabile, e le opere necessarie per la loro connessione alla rete e per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per «infrastrutture correlate» ai sensi della presente raccomandazione dovrebbero intendersi le reti destinate all’energia elettrica, al gas e al calore o gli impianti di stoccaggio necessari a integrare l’energia rinnovabile nel sistema energetico.
PROCEDURE PIÙ VELOCI E PIÙ BREVI
2.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la costruzione e l’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati possano beneficiare della più favorevole tra le procedure nazionali di pianificazione e rilascio delle autorizzazioni. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i progetti di sviluppo della rete godano dello status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, con tutti i vantaggi che ne derivano nei procedimenti amministrativi o giudiziari.
3.
Fatti salvi i termini per le autorizzazioni di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, gli Stati membri dovrebbero stabilire termini chiaramente definiti e quanto più brevi possibili per tutte le fasi necessarie per autorizzare la costruzione e l’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati, specificando i casi in cui tali termini possono essere prorogati e in quali circostanze. Gli Stati membri dovrebbero stabilire termini massimi vincolanti per tutte le fasi pertinenti della procedura di valutazione dell’impatto ambientale al fine di garantire il rispetto dei termini definiti nella direttiva (UE) 2018/2001.
4.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire calendari e norme procedurali specifiche al fine di garantire l’efficienza dei procedimenti giurisdizionali relativi all’accesso alla giustizia per i progetti di energia rinnovabile e i progetti infrastrutturali correlati.
5.
Gli Stati membri dovrebbero creare una procedura unica di domanda per l’intero iter amministrativo di richiesta e rilascio dell’autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile. Se sono necessarie autorizzazioni diverse, anche per progetti di connessione di rete interrelati, si dovrebbero privilegiare le domande simultanee rispetto alle domande in sequenza.
6.
Per favorire l’adozione di tecnologie innovative gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di aggiornare le specifiche tecnologiche dei loro progetti nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di autorizzazione e la costruzione dei progetti.
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE COMUNITÀ
8.
Gli Stati membri dovrebbero applicare procedure autorizzative semplificate per le energie rinnovabili su piccola scala e gli autoconsumatori di energia rinnovabile, anche rendendo meno stringenti i requisiti in materia di consenso per l’installazione di energie rinnovabili nei condomini (ad esempio con maggioranze ridotte) o evitandoli del tutto. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consumatori disposti a partecipare all’autoconsumo di energia rinnovabile possano accedere alle informazioni riguardanti le procedure autorizzative e i requisiti in materia di consenso.
9.
Gli Stati membri dovrebbero stimolare la partecipazione dei cittadini, comprese le famiglie a basso e medio reddito, e delle comunità energetiche alla pianificazione, allo sviluppo, alla costruzione e all’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati, nonché adottare misure per incoraggiare il trasferimento dei benefici della transizione energetica alle comunità locali, anche attraverso la partecipazione a comunità energetiche o ad altre strutture di comproprietà. A tale riguardo gli Stati membri sono incoraggiati ad aderire ai pilastri del «patto di coinvolgimento per garantire un coinvolgimento tempestivo, regolare e significativo dei portatori di interessi nello sviluppo delle reti» annunciato nella comunicazione della Commissione sul piano d’azione dell’UE per le infrastrutture di rete e a rafforzare le attuali pratiche di coinvolgimento del pubblico per assicurare un processo regolare che valorizzi la fiducia e la partecipazione allo sviluppo delle reti e attenui l’impatto sulle comunità e sulla natura, anche attraverso la condivisione e la distribuzione dei benefici.
11.
Nel caso delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini gli Stati membri dovrebbero applicare procedure autorizzative semplificate e requisiti di autorizzazione proporzionati, anche per la connessione alla rete degli impianti di proprietà di tali comunità, e ridurre al minimo le procedure e i requisiti inerenti alle licenze di produzione, come pure i permessi d’esercizio o le certificazioni analoghe, garantendo nel contempo il rispetto del diritto dell’UE.
12.
Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 8 a 11, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 5, lettera c), e nella sezione 6, lettera a), degli orientamenti che figurano documento di lavoro dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione (22).
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