Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia.
Articolo 35 Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 29 e 32, nonché agli allegati I, II e III e da V a X entro il 29 maggio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 17, paragrafo 15, entro il 1° gennaio 2025.
Ciò vuol dire che entro il 29 maggio 2026 il nostro Paese dovrà aggiornare l’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici
Articolo 36 Abrogazione
La direttiva 2010/31/UE, come modificata dagli atti elencati all’allegato IX, parte A, è abrogata a decorrere dal 30 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato IX, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X.
L’obiettivo del provvedimento è migliorare le prestazioni energetiche degli edifici in tutti i Paesi UE. A titolo esemplificativo, per gli edifici residenziali, gli Stati membri dovranno adottare misure per garantire una riduzione dell’energia primaria media utilizzata di almeno il 16% entro il 2030, e di almeno il 20-22% entro il 2035. Secondo la normativa tutti i nuovi edifici dovranno inoltre essere a emissioni zero a partire dal 2030.
Gli Stati membri (art. 25) dovranno assicurare che “la certificazione della prestazione energetica degli edifici, la creazione dei passaporti di ristrutturazione e la valutazione della predisposizione all’intelligenza, l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o certificati operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private”.
A tal fine (art. 19) si dovranno adottare le misure necessarie all’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici.
Gli esperti indipendenti dovranno essere certificati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’efficienza energetica (Reg. UE 2023/1791) in base al quale i fornitori di regimi di certificazione o di equivalenti regimi di qualificazione dovranno essere accreditati in conformità al Regolamento CE 765/2008 o approvati secondo la legislazione degli Stati membri.
Come si evince dalle premesse della Direttiva, inoltre, gli esperti dovrebbero trarre vantaggio dall’utilizzo di apparecchiature di prova certificate conformemente alle norme EN e ISO.
Secondo la Direttiva, il coinvolgimento di terzi indipendenti contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell’Unione.