Giurisprudenza – lavori di ristrutturazione di uno stabile – responsabile il committente/responsabile dei lavori

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2019, n. 17223 – Folgorazione durante i lavori di ristrutturazione di uno stabile.
Responsabile il committente/responsabile dei lavori che non valuta il rischio specifico per il quale ha anche la diffida della RFI.

… omissis …

” … in tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l’obbligo:
1) di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008;
2) di nominare il coordinatore per la progettazione dell’opera di cui agli artt. 89, comma 1, lett. e), e 91 d. lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
3) di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018 ud. – dep. 08/03/2018, Rv. 272239 – 01): nel caso di specie, i giudici di merito hanno, dunque, esattamente fondato la responsabilità del committente proprio sulla incompletezza e inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi, che non contemplava affatto il rischio connesso alla vicinanza del cantiere ai cavi di alta tensione, essendo la presenza di più imprese sul cantiere confermata dalla nomina del coordinatore per la fase esecutiva.

Per completezza deve aggiungersi che, ai sensi dell’art. 26, primo comma, lett. b, del d.lgs. n. 81 del 2008, il committente deve fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sicché, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tra gli obblighi specifici a cui resta limitata la responsabilità del committente, in tema di sicurezza sul lavoro, va ricompreso quello dell’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e sulla cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008 ud. – dep. 18/02/2009, Rv. 242735 – 01), del cui adempimento, nel caso di specie, non vi è stata alcuna allegazione.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato.

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