Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 75 del 29 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67
Servizio Studi – Dossier – n. 270 – Normativa e prassi – Agenzia delle Entrate
La Legge di conversione prevede:
Articolo 1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)
L’articolo 1 restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione dal generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Infine, viene introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto-legge n.11, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.
Articolo 2 (Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)
L’articolo 2 esclude l’applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto nell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è scaduto il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Articolo 4 (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)
L’articolo 4 dispone, al comma 1, la sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Con una disposizione di portata più generale, il comma 2 dell’articolo 4 dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Le disposizioni del comma 2 si applicano dal 1° luglio 2024.