Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2024, n. 6790 – Infortunio durante lo smontaggio di un elevatore – preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2024, n. 6790 – Infortunio durante lo smontaggio di un elevatore. Apprendista designato preposto: risponde il datore di lavoro se il preposto è inidoneo
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Ciò perché i giudici di seconde cure, alla stregua di quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, sono legittimamente giunti alla conclusione che il menzionato B.B. – designato dal datore di lavoro quale preposto alla vigilanza sull’osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori – fosse persona del tutto priva di specifiche competenze, che si limitava, di fatto, a veicolare, sul cantiere, le direttive afferenti allo svolgimento dei lavori, impartite dall’odierno ricorrente A.A.E. o da suo padre.
Tale conclusione, basata sull’inidoneità del preposto come concretamente accertata in esito alla sua audizione, piuttosto che sulla qualifica di apprendista formalmente rivestita, rende evidente l’assenza, in capo al predetto, di efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, giustificando, ad un tempo, l’affermata responsabilità del datore di lavoro, in aderenza al consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi” (così: Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014, dep. 24/03/2015, De Vecchi e altro, Rv. 263004-01).
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Rileva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è dato riscontrare nell’apparato argomentativo a supporto della decisione assunta in grado di appello alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità valevoli a inficiarne la tenuta, avendo la Corte territoriale esposto, con chiarezza e linearità, le ragioni dell’affermata rilevanza causale della condotta colposa del datore di lavoro, chiamato – come detto – a rispondere, sul piano penale, del sinistro occorso al lavoratore per aver, a monte, designato, in maniera imprudente e negligente, un preposto privo delle necessarie capacità professionali e, pertanto, inidoneo a svolgere, in sua vece, i richiesti compiti di vigilanza e per avere poi, in prima persona, quale soggetto in concreto obbligato all’espletamento di detta attività per effetto della previa designazione inidonea, omesso l’adozione di iniziative valevoli a impedire il verificarsi dell’evento, consentendo o, comunque, non impedendo, ancorché ne avesse la possibilità e, prim’ancora, l’obbligo, che all’effettuazione dell’operazione durante la quale ebbe a verificarsi il sinistro attendesse un prestatore d’opera privo delle richieste competenze.