Posizione del Parlamento europeo – adozione della direttiva sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 ottobre 2023 in vista dell’adozione della direttiva (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto
(3) La comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo “Il Green Deal
europeo” evidenzia il ruolo sempre più importante della mobilità multimodale automatizzata e connessa, insieme ai sistemi intelligenti di gestione del traffico resi possibili dalla digitalizzazione, e l’obiettivo di favorire nuovi servizi di mobilità e trasporto sostenibili in grado di migliorare la mobilità, ridurre la congestione e l’inquinamento, in particolare nelle zone urbane, e favorire la transizione verso modi di trasporto più puliti mediante la promozione del trasferimento modale e di una migliore gestione del traffico.
A supporto di tale evoluzione, potrebbe essere opportuno valutare adeguati criteri di vaglio tecnico nel quadro del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (altresì noto come regolamento sulla tassonomia) per sostenere gli investimenti negli ITS.
(11) Al fine di garantire una diffusione coordinata, efficace e interoperabile degli ITS nell’intera Unione è opportuno introdurre specifiche, fra cui, se del caso, norme che stabiliscano disposizioni e procedure più dettagliate, in aggiunta alle specifiche già adottate. Prima di adottare specifiche aggiuntive o rivedute, la Commissione dovrebbe valutarne la conformità rispetto a determinati principi definiti di cui all’allegato II. È opportuno innanzitutto accordare la priorità ai quattro settori principali di sviluppo e diffusione degli ITS. Durante l’ulteriore attuazione degli ITS si dovrebbe tenere conto, in termini di progresso tecnologico e di sforzi a livello finanziario, dell’infrastruttura ITS esistente realizzata da un determinato Stato membro. È opportuno garantire, in particolare per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (cooperative intelligent transport systems – C-ITS), che i requisiti per i sistemi ITS non impongano l’uso di un particolare tipo di tecnologia né discriminino a favore dello stesso, in linea con il principio di neutralità tecnologica stabilito nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio. Se possono essere utilizzate tecnologie C-ITS complementari, affidabili e testate in condizioni reali, dovrebbero essere autorizzate applicazioni coesistenti, garantendo nel contempo l’interoperabilità dei sistemi ITS.
(28) Per le applicazioni e i servizi ITS per i quali sono richiesti servizi di sincronizzazione e
posizionamento precisi e garantiti, dovrebbero essere utilizzate infrastrutture satellitari o
qualsiasi tecnologia che fornisca livelli equivalenti di precisione. Le sinergie tra il settore
dei trasporti e quello spaziale dell’Unione dovrebbero essere sfruttate per favorire un uso
più ampio delle nuove tecnologie, che rispondano alle esigenze di precisione e garanzia dei
servizi di sincronizzazione e posizionamento. Il programma spaziale dell’Unione istituito
dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce dati,
informazioni e servizi relativi allo spazio di alta qualità, aggiornati e sicuri, attraverso il
sistema Galileo, il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria
(EGNOS) e Copernicus.
(29) La fornitura di servizi di sincronizzazione e posizionamento sicuri e affidabili costituisce
un elemento essenziale per un funzionamento efficace delle applicazioni e dei servizi ITS.
Di conseguenza, è opportuno assicurarne la compatibilità con il meccanismo di autenticazione previsto dal programma Galileo al fine di attenuare gli attacchi di spoofing in relazione ai segnali del sistema globale di navigazione satellitare (“GNSS”). Ciò non esclude il ricorso ad altri meccanismi comprovati che offrano lo stesso livello di fiducia al fine di garantire l’affidabilità delle informazioni sulla posizione e sul tempo.