POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 12 settembre 2023
in vista dell’adozione della direttiva (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
(UE) 2015/652 del Consiglio.
La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa per l’Unione
l’obiettivo vincolante complessivo di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili
pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell’Unione entro il 2030.
Nell’ambito del piano per l’obiettivo climatico per il 2030, stabilito nella comunicazione della Commissione, del 17 settembre 2020, dal titolo “Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini”, la quota di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dovrebbe aumentare al 40 % entro il 2030 al fine di conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. In tale contesto, nel luglio 2021 la Commissione ha proposto, nel pacchetto per la realizzazione del Green Deal europeo, di raddoppiare la quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, in modo da conseguire una quota minima del 40 %.
Il piano REPowerEU stabilito nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 (“piano REPowerEU”) mira a rendere l’Unione indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030. Tale comunicazione prevede l’anticipazione delle capacità eolica e solare, un aumento del tasso medio di diffusione di tale energia e capacità supplementari di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 per adeguarsi a una maggiore produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Invita inoltre i colegislatori a valutare la possibilità di innalzare o anticipare gli obiettivi fissati per l’aumento della quota di energia rinnovabile nel mix energetico.
L’uso polivalente dello spazio per la produzione di energia rinnovabile e per altre attività
terrestri, delle acque interne e marine, come la produzione di alimenti o la protezione o il
ripristino della natura, allentano i vincoli d’uso del suolo, delle acque interne e del mare.
In tale contesto la pianificazione territoriale rappresenta uno strumento indispensabile
con cui individuare e orientare precocemente le sinergie per l’uso del suolo, delle acque
interne e del mare.
I mezzi di stoccaggio distribuito, come le batterie per uso domestico e le batterie dei veicoli elettrici, possono offrire alla rete notevoli servizi di flessibilità e di bilanciamento attraverso l’aggregazione. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali dispositivi e servizi, le disposizioni regolamentari relative alla connessione e al funzionamento dei mezzi di stoccaggio, come le tariffe, i tempi d’impegno e le specifiche di connessione, dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare il potenziale di alcun mezzo di stoccaggio, neanche di quelli di piccole dimensioni e mobili e di altri dispositivi ad esempio pompe di calore, pannelli solari e accumulo termico, per offrire al sistema servizi di flessibilità e di bilanciamento e favorire l’ulteriore penetrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto ai mezzi di stoccaggio fissi più grandi.