Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Articolo 7-bis
(Semplificazione temporanea per l’installazione di impianti fotovoltaici)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che, fino al 30 giugno 2024, siano realizzabili previa dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l’autoconsumo. Nei centri storici o in aree a tutela paesaggistica, si richiede l’attestazione che non siano visibili dagli spazi esterni e che i manti delle coperture siano realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.