Giurisprudenza – Caduta del manovale dal ponteggio privo di misure di sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 marzo 2023, n. 9449 – Caduta del manovale dal ponteggio privo di misure di sicurezza. Privo di rilievo il fatto che il ponteggio fosse in fase di allestimento

… omissis …

1. Con sentenza emessa in data 8/3/2022, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Nola con cui C.F., ritenuto responsabile del delitto di lesioni colpose commesse con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione.
La vicenda attiene all’infortunio occorso all’operaio F.C. durante lavori di ristrutturazione di un immobile. Il manovale, issatosi sul ponteggio, cadeva dall’impalcatura, la quale, sulla base degli accertamenti effettuati dall’ASL, risultava priva di parapetti, correnti, cancelletti e tavole fermapiede. In seguito alla caduta riportava lesioni gravi con prognosi superiore a 40 giorni.

Diritto
 

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le doglianze riguardanti l’esonero da responsabilità del datore di lavoro per abnormità del comportamento del dipendente, la mancanza del nesso di causalità tra le violazioni individuate nelle sentenze di merito e le lesioni patite dalla persona offesa nel corso dello svolgimento dell’attività a cui era stato adibito sono palesemente destituite di fondamento.
La Corte di merito ha offerto logica spiegazione in ordine alle cause dell’infortunio, mettendo in rilievo, sulla base degli elementi acquisiti, puntualmente illustrati in motivazione, come il lavoratore sia precipitato dal ponteggio allestito nel cantiere in cui operava la società di cui è legale rappresentante il ricorrente, datore di lavoro dell’infortunato.
Prendendo le mosse da tale causa ha evidenziato, come aveva già fatto il primo giudice, che il ponteggio era stato allestito in assenza dei necessari accorgimenti volti ad impedire cadute dall’alto, imposti dalle disposizioni del T.U. sulla sicurezza richiamate in contestazione. Il ponteggio, infatti, si presentava privo di parapetti, correnti, cancelletti e tavole fermapiede. Ha quindi ricondotto a responsabilità dell’imputato l’infortunio occorso al dipendente, avendo omesso il datore di lavoro di assicurare che le attività in quota, alle quali era stato evidentemente adibito il lavoratore, si svolgessero in condizioni di sicurezza.
L’assunto dei giudici di merito è corretto e conforme ai principi più volte affermati dalla Corte di legittimità in plurime pronunce riguardanti casi analoghi.
Il rilievo difensivo secondo il quale il ponteggio era in fase di allestimento ed il lavoratore non ha adempiuto all’ordine impartito dal datore di lavoro di non salirvi è privo di efficacia disarticolante.
Come osservato dai giudici di merito nella condivisibile motivazione, anche volendo aderire alla prospettazione difénsiva, secondo orientamento costante in materia di infortuni sul lavoro l‘eventuale condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l’evento, quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedi mento lavorativo e aIle direttive di organizzazione ricevute (così ex multis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Rv. 236721).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e garanti dell’incolumità dei lavoratori. Ciò in quanto tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo il datore di lavoro prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli. (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005, Fani, Rv. 232421 ).