Giurisprudenza – Crollo del muro perimetrale durante il lavoro di scavo di una trincea

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2023, n. 8477 – Crollo del muro perimetrale durante il lavoro di scavo di una trincea (uniurb.it)

… omissis …

 D.M.T. aveva preso contatti il 6 marzo 2017 con V.B. e gli aveva commissionato l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza del proprio fondo, consistenti nello scavo di una trincea, in vista della realizzazione di plateatico in cemento e di un muro di cinta quale contenimento rispetto al “perimetrale” della proprietà confinante. Tale ultimo immobile, di proprietà della società Borgo srl di cui G.C. era legale rappresentante, consisteva in realtà in una porzione di muro realizzata in mattoni pieni debolmente legati fra di loro, con crepe verticali, in pessimo stato di conservazione, privo di copertura e di alcuni solai, in completo abbandono e in una costante condizione di crollo incipiente: proprio per tale ragione era stato oggetto di numerose ordinanze di demolizione comunali ed era già crollato in maniera autonoma in più punti.

Il giorno 7 marzo 2017 V.B. aveva iniziato a dare esecuzione al contratto d’opera con un badile ed altri utensili, in presenza della convivente dell’imputato D.M.T., ed aveva scavato una trincea larga 50 centimetri, profonda 60 centimetri e lunga 5 metri, a ,distanza variabile tra i 10 e i 20 centimetri dalla porzione di muro pericolante: ad un certo punto tale muro era crollato e lo aveva sepolto, cagionandone la morte.
L’addebito di colpa a carico dell’imputato è stato individuato nella negligenza ed imprudenza, consistite nell’avere D.M.T. commissionato alla persona offesa, priva della necessarie competenze tecnico professionali, uno scavo per la realizzazione di un muro di contenimento a ridosso di edificio in rovina in difetto di qualsiasi titolo abilitativo ed in difetto delle cautele volte ad impedire il crollo.
In primo grado D.M.T. era stato assolto dal delitto di cui all’art. 449 cod. pen. in relazione al crollo del muro di proprietà della società Borgo srl e la sentenza di assoluzione non era stata impugnata.


Pacifico nella giurisprudenza di legittimità è il riconoscimento in capo al committente di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità, sia in relazione alla scelta dell’impresa, sia in relazione al mancato controllo dell’adozione da parte dell’appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si è, infatti, sostenuto che in materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico­ professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano , ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza) (Sez. 4, n. 5409 del 16/11/2021, dep.2022, Vidiri, Rv. 282606; Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744 ).

Nel caso di specie il contratto di appalto si era perfezionato, come chiarito anche nella sentenza di primo grado, sicché V.B. aveva effettuato i lavori di scavo, non già di propria iniziativa ed in autonomia, ma in quanto incaricato dall’imputato.

D.M.T. è stato ritenuto responsabile per la c.d. culpa in eligendo, ovvero per aver commissionato lavori che richiedevano specifiche competenze a V.B., ovvero ad un soggetto che ne era sprovvisto. I giudici hanno sottolineato che la vittima era imprenditore individuale specializzato in rivestimenti di muri e pavimenti e, per quanto vantasse esperienza pluriennale nel settore dell’edilizia, non era dotato delle competenze tecniche per operare in una area caratterizzata da un elevatissimo rischio di crollo per la presenza di un edificio fatiscente e pericolante: di tale rischio D.M.T. era a conoscenza, posto che i lavori commissionati erano volti proprio a rafforzare il muro di confine in previsione di un possibile crollo . Nella stessa ottica i giudici hanno valorizzato anche la mancata presentazione da parte dell’imputato della segnalazione al Comune di inizio dei lavori, che avrebbe dovuto essere corredata da elaborati progettuali a firma di professionista abilitato e da una relazione asseverante il rispetto delle norme di sicurezza. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente ha contestato non già la astratta configurabilità del profilo di colpa individuato, quanto la sua configurabilità concreta in ragione delle ritenute competenze del lavoratore incaricato. In tal modo, tuttavia, da un lato, ha sollecitato la Corte di legittimità ad un apprezzamento di puro fatto e, dall’altro, non ha considerato gli ulteriori profili degli obblighi correlati alla posizione di garanzia assunta da D.M.T., ovvero quello della verifica dell’adozione da parte del soggetto incaricato delle cautele volte a garantire lo svolgimento del lavoro in sicurezza e quello della effettuazione dei lavori sulla base di un progetto redatto da un professionista qualificato.


Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).