U.E. – accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile – raccomandazione

Raccomandazione (UE) 2022/822 della Commissione del 18 maggio 2022 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia

6) La comunicazione REPowerEU ha inoltre introdotto un’iniziativa di acceleratore dell’idrogeno che raddoppia gli obiettivi per il 2030 per l’idrogeno rinnovabile, al fine di ridurre la dipendenza esterna dell’Unione dalle importazioni di combustibili fossili. Per produrre 10 Mt di idrogeno rinnovabile, l’Unione avrà bisogno di ulteriori capacità di energia rinnovabile pari a 80 GW entro il 2030.

DEFINIZIONE

1.Ai fini della presente raccomandazione e degli orientamenti che la accompagnano, i progetti di energia rinnovabile comprendono gli impianti di produzione di energia rinnovabile quali definiti nella direttiva sulle energie rinnovabili (anche in forma di idrogeno rinnovabile) e le opere necessarie per la loro connessione alla rete e per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

PROCEDURE PIÙ VELOCI E PIÙ BREVI

2.Gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete elettrica, del gas e del calore e la relativa infrastruttura di rete e di stoccaggio possano beneficiare della procedura di pianificazione e autorizzazione più favorevole fra quelle disponibili e siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell’interesse della sicurezza pubblica, in considerazione della proposta legislativa che modifica e rafforza le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 relative alle procedure amministrative, fatto salvo il diritto dell’Unione.
3.Gli Stati membri dovrebbero istituire scadenze chiaramente definite, ravvicinate e il più brevi possibile per tutte le fasi necessarie per autorizzare la costruzione e il funzionamento di progetti di energia rinnovabile, specificando i casi in cui tali scadenze possono essere prorogate e in quali circostanze. Gli Stati membri dovrebbero stabilire termini massimi vincolanti per tutte le fasi pertinenti della procedura di valutazione dell’impatto ambientale. La durata delle procedure autorizzative per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare in strutture artificiali dovrebbe essere limitata a un massimo di tre mesi.

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE COMUNITÀ

8.Gli Stati membri dovrebbero stimolare la partecipazione dei cittadini, anche delle famiglie a basso e medio reddito, e delle comunità energetiche ai progetti di energia rinnovabile, e adottare misure volte a incoraggiare il trasferimento dei benefici della transizione energetica alle comunità locali, rafforzando in tal modo l’accettazione e il coinvolgimento dei cittadini.
9.Gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure autorizzative semplificate per le comunità di energia rinnovabile, anche per la connessione alla rete degli impianti di proprietà della comunità, e ridurre al minimo le procedure e gli obblighi per il rilascio delle licenze di produzione, ivi compreso per gli autoconsumatori di energia rinnovabile.

NDIVIDUARE E PIANIFICARE MEGLIO I SITI DEI PROGETTI

21.Gli Stati membri dovrebbero individuare rapidamente le zone terrestri e marine adatte alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile, in funzione dei rispettivi piani nazionali per l’energia e il clima e dei rispettivi contributi all’obiettivo riveduto di energia rinnovabile per il 2030. Nell’ambito di questo processo di mappatura, è opportuno designare un numero limitato di zone chiaramente definite come particolarmente adatte allo sviluppo dell’energia rinnovabile (zone di riferimento per le rinnovabili), evitando il più possibile le aree di pregio ambientale e dando la priorità, inter alia, alle terre degradate non utilizzabili a fini agricoli. A tale scopo si incoraggiano gli Stati membri ad avvalersi delle serie di dati aggiornate disponibili nel laboratorio di geografia dell’energia e dell’industria (10) (Energy and Industry Geography Lab, EIGL).

AGEVOLARE GLI ACCORDI DI COMPRAVENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

33.Gli Stati membri dovrebbero eliminare rapidamente qualsiasi ostacolo amministrativo o di mercato ingiustificato agli accordi di compravendita di energia rinnovabile tra imprese, in particolare per accelerare l’adozione di questo tipo di accordi da parte delle piccole e medie imprese.
34.Gli Stati membri dovrebbero progettare, programmare e attuare i regimi di sostegno — e le garanzie di origine — in modo che siano compatibili con gli accordi di compravendita di energia rinnovabile tra imprese, siano ad essi complementari e ne favoriscano la stipula.
35.Nell’attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo II degli orientamenti di cui all’allegato della presente raccomandazione.