Risposta n. 37 del 20/01/2022 – Articolo 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 – Autoconsumo da fonti rinnovabili – configurazioni sperimentali di “gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” – tariffe incentivanti
- Gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili è un insieme di almeno due clienti finali i cui punti di prelievo dell’energia sono ubicati all’interno del medesimo edificio o condominio e che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato, al fine di produrre energia elettrica rinnovabile da impianti di potenza non superiore a 200 kW ubicati nel medesimo edificio o condominio, per il proprio consumo avendo anche facoltà di immagazzinare o vendere le eccedenze non consumate.
Gli impianti di produzione possono essere di proprietà del cliente finale facente parte del gruppo, del Condominio o di un soggetto terzo e possono essere gestiti da un soggetto terzo purché questo rimanga soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.
Inoltre, l’attività di produzione e vendita dell’energia elettrica non deve costituire l’attività commerciale o professionale principale dei soggetti che partecipano all’autoconsumo collettivo, i quali possono essere sia persone fisiche che giuridiche.
- Comunità energetica è un soggetto giuridico la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. I componenti della Comunità energetica sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale. Gli impianti di produzione aventi una potenza complessiva non superiore a 200 kW devono essere di proprietà o detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e possono essere gestiti dalla comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo.
Tanto premesso, si ritiene che la tariffa incentivante in esame sia esclusa dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a) del
d.P.R. n. 633 del 1973, in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua
origine nel decreto del MISE, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo
collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto
erogatore.
Si ritiene che le componenti tariffarie restituite siano escluse dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1973, in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua fonte nel decreto-legge n. 162 del 2019, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.