Legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Articolo 16-ter – (Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)
L’articolo 16-ter prevede una disciplina di accompagnamento all’apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica, in particolare prevedendo che se non intervenisse tempestivamente una disciplina del mercato a tutele graduali continuerà ad applicarsi per i clienti vulnerabili il servizio di maggior tutela.
L’articolo 16-ter prevede una disciplina di accompagnamento all’apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica.
L’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, da ultimo modificato dal comma 9-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (l. n. 21 del 2021), fissa al 1° gennaio 2023 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas e dello stesso regime nel mercato dell’energia elettrica per le micro imprese e per i clienti domestici.
Al riguardo si ricorda che l’originario termine di cessazione del regime di maggior tutela nei mercati del gas naturale e dell’elettricità era stato fissato al 1° luglio 2019. Successivamente tale termine è stato prorogato al 1° luglio 2020 (articolo 3, comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge n. 91/2018) e al 1° gennaio 2022 (articolo 12, comma 3, lettere a) e b) del decreto-legge n. 162/2019).
Il comma 1 prevede che – a decorrere dal 1 gennaio 2023 – i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela, secondo indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica. Tale disciplina si applica in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali.
Si ricorda che il citato comma 60 dell’articolo 1 della legge 124 del 2017 demanda all’ARERA il compito di adottare disposizioni per assicurare, allo scadere del mercato tutelato, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica (oltre a specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti).
Si segnala che l’articolo in esame riguarda specificamente la fornitura di energia elettrica, anche se l’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, fa riferimento sia al mercato dell’energia elettrica che a quello del gas.
I commi 3 e 4 integrano la disciplina contenuta nell’articolo 11 del recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
L‘articolo 11 appena citato dà attuazione al criterio previsto dall’articolo 12, comma 1 lettera e), della legge n. 53/2021, concernente l’aggiornamento del quadro normativo in materia di protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.
Al comma 1 sono definiti clienti vulnerabili i clienti civili (domestici) che si trovano in condizioni di svantaggio economico o che versano in gravi condizioni di salute e che per tali ragioni utilizzano dispositivi medico-terapeutici necessari per il mantenimento in vita e perciò non disalimentabili; coloro presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute e che per tali ragioni utilizzano dispositivi medico-terapeutici necessari per il mantenimento in vita; i soggetti con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992; i clienti le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse e le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; i clienti civili con età anagrafica superiore a 75 anni.
Il comma 2 prevede che ai clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica che ne facciano richiesta, al momento della cessazione del servizio di maggior tutela, i fornitori sono tenuti ad offrire la fornitura di energia elettrica ad un prezzo che rifletta il costo dell’energia nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, definiti dall’ARERA.
In base al comma 3 dell’articolo in esame, qualora alla data del 1 gennaio 2023 non fossero state adottate le misure previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ai clienti vulnerabili e in povertà energetica continuerebbe ad applicarsi il servizio di tutela, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica.
Articolo 19 – (Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)
L’articolo 19, modificato in sede referente, reca al comma 1 modifiche all’articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.
La modifica recata dalla lettera a è volta a specificare le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature incentivate ed installate precedentemente all’entrata in vigore della disposizione novellata. La modifica recata dalla lettera b) definisce il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La modifica recata dalla lettera c) regolamenta il finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di ammodernamento tecnologico dei medesimi.
Il comma 1-bis – introdotto in sede referente – è invece volto a modificare l’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico.
Articolo 19-bis – (Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
L’articolo 19-bis – introdotto in sede referente – interviene sull’articolo 56 del D.L. n. 76/2020, che ha disposto, a decorrere dal 2020, la riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia elettrica da FER che non avevano optato per la rimodulazione dei benefici già goduti ai sensi cd. “Spalma-incentivi volontario” (D.L. n. 145 del 2013).
Articolo 20 – (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)
L’articolo 20 introduce alcune norme relative all’attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti.
In particolare, il comma 1, intervenendo con la tecnica della novella, modifica l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui l’articolo in questione si occupa dei contributi, previsti dalla citata legge di bilancio 2020, per gli anni 2020-2024, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate:
a) all’efficientamento energetico;
b) alla mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Articolo 21 – (Piani integrati)
L’articolo 21, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione e sostenere progetti legati alle smart cities, dispone l’assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 (comma 1); prevede che le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse del Piano nazionale complementare di cui al D.L. n. 59/2021 (comma 2); definisce il criterio di ripartizione delle risorse tra le città metropolitane in base all’indice di vulnerabilità sociale e territoriale (comma 3); prevede la costituzione nell’ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di cui all’art. 8 del decreto in esame di una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2b) del PNRR e autorizza il cofinanziamento dei progetti, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario (comma 4); prevede che le città metropolitane provvedono ad individuare i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana entro 130 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 5); definisce i criteri di ammissibilità dei progetti (commi 6 e 7); riconosce la possibilità di partecipazione dei privati ai progetti nel limite massimo del 25 per cento, la presenza di start up di servizi pubblici e la co-progettazione con il Terzo settore (comma 8); reca disposizioni in materia di identificazione dei progetti integrati mediante il CUP (codice unico di progetto) e di presentazione dei progetti al Ministero dell’interno (comma 9); disciplina la procedura di assegnazione delle risorse (comma 10); detta disposizioni per il monitoraggio dell’attuazione dei progetti (comma 11).