Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

D. Lgs. 15 novembre 2021, n. 213 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto del Governo: 282

Le principali novità recate dalla direttiva 2019/1936/UE riguardano:

  • l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva anche alle autostrade e strade principali al di fuori della rete TEN, nonché a qualsiasi progetto di infrastrutture stradali nelle aree extraurbane completato mediante fondi dell’UE (tale ultima estensione era prevista come mera facoltà dal testo originario dell’art. 1 della direttiva 2008/96/CE);
  • la modifica dell’attività di “ispezione di sicurezza stradale”, al fine di chiarire la natura mirata di questa procedura (v. nuovo punto 7 dell’art. 2 della direttiva 2008/96/CE) e differenziarla dalla nuova procedura di valutazione delle strade a livello di rete (v. infra);
  • la soppressione del metodo della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e la sua sostituzione con la nuova procedura di “valutazione della sicurezza stradale a livello di rete” (prevista dal nuovo testo dell’art. 5 della direttiva 2008/96/CE);
  • l’introduzione di un criterio di consequenzialità logica tra le risultanze delle ispezioni di sicurezza stradale e le necessarie attività da porre in essere riferite alla sicurezza stessa (nuovo art. 6-bis della direttiva 2008/96/CE);
  • la previsione (all’interno dell’art. 2) della nuova definizione di “utenti della strada vulnerabili” (vale a dire gli utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote), che sono sovrarappresentati negli incidenti stradali mortali o con feriti gravi (secondo quanto riportato nel 19° considerando della direttiva, tali “utenti vulnerabili” hanno costituito, nel 2017, il 47% delle vittime di incidenti stradali nell’UE) e che pertanto richiedono una particolare attenzione nell’applicazione delle procedure previste dalla direttiva (come previsto dal nuovo art. 6-ter della direttiva 2008/96/CE);
  • la previsione di un’attività ispettiva sui tratti della rete stradale contigui alle gallerie (le quali sono oggetto della direttiva 2004/54/CE) effettuata in maniera congiunta, con la partecipazione delle entità competenti coinvolte nell’attuazione della direttiva 2008/96/CE e della direttiva 2004/54/CE (nuovo paragrafo 3 dell’art. 6 della direttiva 2008/96/CE);
  • la previsione di nuove attività sulla segnaletica stradale orizzontale e verticale al fine di una migliore riconoscibilità sia per i conducenti umani che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida (come previsto dal nuovo art. 6-quater della direttiva 2008/96/CE);
  • l’obbligo di rendicontazione da parte degli Stati membri, che sono tenuti a presentare relazioni quinquennali (la prima delle quali entro il 31 ottobre 2025) sulla classificazione della sicurezza dell’intera rete valutata secondo la nuova procedura di “valutazione della sicurezza stradale a livello di rete” prevista dal nuovo testo dell’art. 5 (v. nuovo art. 11-bis della direttiva 2008/96/CE);
  • l’integrazione degli allegati in armonia con le nuove disposizioni della direttiva.