Covid-19 – Obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi

D. L. 26 novembre 2021, n. 172 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.


Atto Senato n. 2463

Si viene così a disporre:

  • l’estensione (con decorrenza dal 15 dicembre 2021) alla somministrazione della dose di richiamo (cd. dose ‘booster‘), dell’obbligo di vaccinazione vigente per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità. Sono al contempo dettate disposizione relative alle modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale ed alle conseguenze per il caso di inadempimento. Così l’articolo 1;
  • l’estensione (del pari con decorrenza dal 15 dicembre 2021) dell’obbligo di vaccinazione (ricomprensivo della dose di richiamo) al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (ma di questo si è detto già sopra, a proposito dell’articolo 1) ed al personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Così l’articolo 2;
  • la riduzione (con decorrenza dal 15 dicembre 2021) a nove mesi (anziché dodici) della validità del certificato verde Covid-19 generato dal completamentodel ciclo primario di vaccinazione (o della somministrazione della dose di richiamo, si aggiunge). Così l’articolo 3;
  • un ampliamento del novero di attività (o mezzi di trasporto) per accedere al quale siano richieste le certificazioni verdi. Così l’articolo 4;
  • ancora in tema di certificazioni verdi, una ‘differenziazione’ di loro effetti, a seconda che i certificati conseguano ad avvenuta vaccinazione o guarigione, ovvero a test, nelle zone gialle o arancioni, a decorrere dal 29 novembre 2021. Così l’articolo 5;
  • la previsione che nelle zone bianche per il periodo 6 dicembre 2021-15 gennaio 2022, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni, siano consentiti ai soggetti in possesso di un certificato verde conseguente esclusivamente a vaccinazione o guarigione (nonché ai minori di età inferiore a dodici anni ed ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione). Così l’articolo 6.

… omissis …

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146).

Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).


6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata ((di cui al primo periodo)) non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni ((lavorativi, rinnovabili fino al)) predetto termine del 31 dicembre 2021 ((, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso)).