Giurisprudenza – ribaltamento di una gru idraulica e investimento mortale

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2021, n. 28159 – Ribaltamento di una gru idraulica e investimento mortale di un operaio. Responsabilità del manovratore che non verifica idoneità e stabilità del mezzo in relazione al volume dei carichi 

… omissis …

La mattina del 27.10.2003, il coimputato F.R., titolare della omonima ditta, si trovava nel piazzale della “F.lli Cartocci s.r.l.”, proprietaria della gru, per espletare lavori all’interno di un capannone. Il F.R. aveva la necessità di spostare del materiale ingombrante presente nel piazzale. La rimozione venne svolta tramite una gru guidata dal G.G.M..

Costui non era dipendente di F.R. e neppure della ditta Cartocci. La sua presenza sul cantiere era determinata da altre ragioni, poiché l’imputato si recava ivi per raccogliere materiale della soc. “Filmauro”, di cui era dipendente, occupandosi spesso di svolgere alcune attività per conto della ditta Cartocci.

Il giorno dei fatti si rese disponibile a spostare le lamiere con la gru. Per sua stessa ammissione non ebbe cura di verificare che l’attrezzatura fosse idonea a sollevare e trasportare il materiale di cui si trattava. Egli, inoltre, non si accertò che il carico venisse correttamente assicurato.

La instabilità del mezzo, causata dall’eccessivo peso, fu da lui percepita durante le manovre, ma egli non arrestò la marcia, proseguendo nell’attività. …

… Per altro verso, in materia di lesioni ed omicidio colpose, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato propriamente detto, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l’attività lavorativa venga prestata a titolo di amicizia o riconoscenza, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di “lavoro” . …

I profili di colpa specifica individuati dai giudici di merito sono riconducibili alle norme, citate in motivazione, che impongono di verificare l’idoneità e la stabilità del mezzo di sollevamento in relazione alla natura, alla forma e al volume dei carichi citate in motivazione (art. 168 e 169 d.P.R. 547/55).

Il rispetto di tali norme grava sul manovratore: “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo di assicurarsi della stabilità del carico incombe sul manovratore della gru, il cui giudizio sull’opportunità di effettuare la manovra di sollevamento è del tutto indipendente ed autonomo, potendo e dovendo egli rifiutarsi di procedervi qualora, secondo la sua valutazione non sussistano le condizioni di sicurezza. (Fattispecie in tema di affermata responsabilità del gruista per il decesso di un addetto allo scarico di alcune travi da un rimorchio, Il quale veniva travolto da una di queste a seguito della scelta dell’imputato di iniziare il varo delle medesime dalla più esterna, senza prima essersi sincerato dell’effettiva stabilità del carico)”.