Raccomandazione (UE) 2019/1019 della Commissione, del 7 giugno 2019, sull’ammodernamento degli edifici
La presente raccomandazione è stata stilata, in modo da illustrare più dettagliatamente come leggere e applicare al meglio determinate disposizioni della direttiva nel contesto del recepimento nazionale. In particolare, lo scopo è garantire una comprensione uniforme tra gli Stati membri durante la preparazione delle misure di recepimento.
La presente raccomandazione mira a contribuire alla piena attuazione della normativa dell’Unione nel settore dell’energia e a garantirne il rispetto. Fornisce orientamenti su come interpretare e recepire la direttiva Prestazione energetica nell’edilizia, in particolare le disposizioni concernenti i sistemi tecnici per l’edilizia e le loro ispezioni, ivi compreso: requisiti sull’installazione di dispositivi autoregolanti e sui sistemi di automazione e controllo degli edifici (articolo 8 e articoli 14 e 15), l’infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica (articolo 8), e il calcolo dei fattori di energia primaria (allegato I).
Le linee guida di cui al presente allegato rispecchiano il punto di vista dei servizi della Commissione. Non modificano gli effetti della direttiva né recano pregiudizio all’interpretazione vincolante degli articoli 2, 8, 14, 15 e dell’allegato I della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia da parte della Corte di giustizia.
L’Allegato riguarda:
2. SISTEMI TECNICI PER L’EDILIZIA E LORO ISPEZIONI
La direttiva Prestazione energetica nell’edilizia contiene disposizioni sui sistemi tecnici per l’edilizia e sulla valutazione e documentazione delle prestazioni del sistema, il cui obiettivo è duplice: in primo luogo, la valutazione e la documentazione delle prestazioni del sistema sono volte a far sì che i sistemi tecnici per l’edilizia siano adeguatamente progettati, installati e messi in esercizio per ottimizzarne le prestazioni reali; in secondo luogo, sono intese ad assicurare la tracciabilità e la documentazione di qualsiasi intervento che possa avere un impatto sulla prestazione di un sistema tecnico per l’edilizia. Sono disposizioni importanti perché tali informazioni sono preziose per il proprietario e facilitano la valutazione della prestazione dell’edificio nel suo insieme (ad esempio, nell’ambito della certificazione della prestazione energetica).
La modifica della direttiva amplia l’ambito delle ispezioni periodiche dei sistemi tecnici per l’edilizia, il cui scopo è valutare la prestazione dei sistemi. Le ispezioni dovrebbero inoltre individuare questioni o problemi, proporre soluzioni o misure migliorative e registrare i risultati in un rapporto per futura consultazione.
La direttiva contiene requisiti per l’installazione di dispositivi autoregolanti in grado di regolare la temperatura interna negli edifici, allo scopo di migliorare la gestione del consumo energetico e contenere nel contempo i costi. La direttiva, inoltre, prescrive l’installazione di sistemi di automazione e controllo dell’edificio (BACS, Building Automation and Control Systems) in tutti gli edifici non residenziali (esistenti e di nuova costruzione) i cui impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell’aria hanno potenza nominale utile superiore ad una certa soglia. Quest’obbligo è dovuto al fatto che i BACS fanno risparmiare energia, migliorano la gestione dell’ambiente interno e generano quindi benefici sia per i proprietari che per gli utenti, in particolare nei grandi edifici non residenziali.
3. DISPOSIZIONI SULLA MOBILITÀ ELETTRICA
La mancanza di infrastrutture di ricarica costituisce un ostacolo all’uso dei veicoli elettrici nell’UE. Le nuove disposizioni sono volte ad accelerare lo sviluppo di una rete più densa di infrastrutture. L’edilizia può promuovere la mobilità elettrica in modo efficace, in special modo nel settore privato (parcheggi situati all’interno di edifici privati o ad essi adiacenti) in cui avviene fino al 90 % della ricarica. La direttiva Prestazione energetica nell’edilizia è complementare alla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (121) che, tra l’altro, stabilisce le specifiche tecniche relative all’infrastruttura per i combustibili alternativi, tra cui i punti di ricarica, e impone agli Stati membri di adottare quadri strategici nazionali per garantirne la realizzazione.
L’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844 introduce nell’articolo 8 della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia nuove disposizioni sulla mobilità elettrica, che riguardano i requisiti per l’installazione dei punti di ricarica e le infrastrutture di canalizzazione, come sintetizzato nella tabella che segue.
4. DISPOSIZIONI SUL CALCOLO DEI FATTORI DI ENERGIA PRIMARIA
La prestazione energetica di un edificio deve essere espressa da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, che rappresenta l’energia necessaria per soddisfare il fabbisogno dell’edificio.
L’«energia primaria» è calcolata sulla base della quantità erogata di flussi di energia, utilizzando i fattori di conversione in energia primaria o i fattori di ponderazione (155). I flussi di energia comprendono l’energia elettrica dalla rete, il gas dalle reti, il petrolio o i pellet (con i rispettivi fattori di conversione in energia primaria) trasportati nell’edificio per alimentare i sistemi tecnici per l’edilizia, nonché il calore o l’energia elettrica prodotta in loco.
A norma della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia, gli Stati membri sono tenuti a calcolare i fattori di energia primaria per i diversi vettori energetici utilizzati negli edifici. Il calcolo può dipendere dai diversi mix nazionali di energia elettrica, dall’efficienza della quota prodotta dalle centrali elettriche, dalla quota di energia rinnovabile e dal metodo di calcolo. L’esperienza dimostra che i dati comunicati dagli Stati membri differiscono notevolmente e che le procedure seguite per definire i fattori di energia primaria non sono sempre trasparenti.
Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, occorre migliorare la trasparenza degli attestati di prestazione energetica, assicurando che tutti i parametri di calcolo necessari siano definiti e applicati in modo coerente, sia per i requisiti minimi di prestazione energetica che per la certificazione.
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