Giurisprudenza – caduta dall’alto – carenza di protezioni – responsabilità committente
Cassazione Penale, Sez. 4, 10 maggio 2021, n. 18074 – Caduta dall’alto durante i lavori serali in un balcone privo di parapetto. Responsabilità del committente di fatto
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1.1. Si premette che, per quanto concerne la posizione di garanzia attribuita al R.M., é necessario muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, secondo cui il committente, anche nel caso di subappalto, é titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272221, citata nella sentenza impugnata). Sull’attribuibilità della posizione di garanzia non solo in seguito a investitura formale, ma anche in seguito all’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, va poi ricordato che essa deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si é verificato il sinistro (ex multis vds. Sez. 4, Sentenza n. 57937 del 09/10/2018, Ferrari, Rv. 274774).
1.2. Ciò chiarito, nel caso di che trattasi il ricorrente si duole dell’affermazione di penale responsabilità contestando la sua posizione di “committente di fatto”, ricavata dai giudici di merito essenzialmente sulla base di diverse deposizioni testimoniali, secondo le quali, se é vero che l’amministratrice della società appaltante era formalmente la moglie del R.M., nella sostanza costui si poneva nei rapporti con gli altri soggetti interessati (ditte appaltatrici, acquirenti degli immobili ecc.) come se fosse il dominus della committenza. La posizione del R.M. viene tratteggiata, nella sentenza impugnata, sulla base di un coacervo di elementi di fonte testimoniale, deponenti per l’effettività, in capo all’odierno ricorrente, della posizione sostanziale di titolare dell’impresa che aveva commissionato i lavori, il quale era quasi sempre presente in cantiere, aveva affidato gli incarichi alle ditte appaltatrici con i cui rappresentanti discuteva di prezzi e pagamenti, verificava l’andamento dei lavori, e che come tale – alla luce della richiamata giurisprudenza – doveva ritenersi per ciò stesso garante dei rischi generali connessi alle attività lavorative all’interno del cantiere (v. pagg. 5-6 sentenza impugnata).