Infortunio sul lavoro – Responsabilità delle figure direttive

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2021, n. 14627 – Folgorazione nell’ambito di lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato su serra. Responsabilità di CSE, responsabile dei lavori, committente e preposto.

… omissis …

1.1. Oggetto del procedimento é un infortunio sul lavoro occorso nell’ambito di lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato su serra, affidati alla Flex Trust dalla Agricola Z..

Accadeva che in tale contesto veniva affidato agli operai il compito di sollevare alcune capriate, strutture metalliche del peso di circa 200 chilogrammi ciascuna, a un’altezza di circa 8 – 9 metri dal suolo, fornendo tuttavia loro un trattore escavatore anziché una gru, come pure era previsto dal PSC; l’operazione era resa viepiù rischiosa dalla presenza, a distanza di pochi metri, di una linea elettrica a media tensione prossima all’area del cantiere, non delimitata da alcuna recinzione.

Emergeva fin dalle prime indagini che gli operai manovravano le strutture metalliche a mani nude e si avvicinavano molto alla linea elettrica, fino a una distanza di circa due metri, ciò che generava un arco elettrico. Ne derivava che gli operai rimanevano folgorati, riportando le lesioni descritte in atti.

Non vale, in sostanza, la mera valutazione dei ricorrenti circa una ritenuta avventatezza dei lavoratori stessi rispetto alle indicazioni asseritamente ricevute da costoro circa le modalità esecutive delle operazioni di sollevamento delle strutture metalliche: nel solco della giurisprudenza di legittimità ormai costante si é recentemente precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore , pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisce concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, é necessario che questi abbia posto in essere tutte le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

Nella specie vi é un elemento di intrinseca responsabilità dei garanti, costituito dall’avere messo a disposizione dei lavoratori un mezzo meccanico inidoneo alla specifica funzione ed oggettivamente diverso da quello previsto nel P.S.C. e dall’avere omesso di considerare che i lavori di sollevamento dei carichi metallici a poca distanza dalla linea elettrica dovevano far considerare l’eventualità tutt’altro che remota – e nella specie verificatasi – di una possibile oscillazione di alcuno di detti carichi, con conseguente rischio (nella specie concretizzatosi) del verificarsi di un arco elettrico, idoneo a determinare la folgorazione degli operai.