AGCM – Obblighi di verifica periodica dei dispositivi di protezione degli impianti elettrici

AS1713 OBBLIGHI DI VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI – SEGNALAZIONE

… OMISSIS …

L’articolo 7-bis del D.P.R. n. 462/2001 istituisce una banca dati gestita dall’INAIL al fine di potenziare il controllo sull’effettiva ottemperanza, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di verifica periodica dei propri impianti elettrici.
Tale disposizione, inoltre, al comma 4 prevede l’applicazione delle tariffe ISPSEL da parte degli operatori che erogano i servizi di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. citato. La ratio dell’introduzione del tariffario è ricondotta alla necessità di “privilegiare la professionalità e la competenza, nell’interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

… OMISSIS …

L’articolo 7-bis, prevedendo l’applicazione di un tariffario per i servizi di verifica periodica degli impianti elettrici citati introduce, quindi, una disposizione contraria ai principi concorrenziali, in quanto idonea ad eliminare la competizione tra operatori nella determinazione di una variabile fondamentale quale il prezzo del servizio erogato.

… OMISSIS …

Infine, non può non considerarsi che l’articolo in esame riguarda un contesto di mercato in cui, come più volte
osservato dall’Autorità, gli equilibri competitivi risultano già alterati a causa del duplice ruolo rivestito dagli organismi pubblici che operano al contempo quali controllori dell’obbligo di sottoporre a verifica gli impianti citati e quali operatori che svolgono in concorrenza con altri soggetti i servizi di verifica degli impianti stessi
. In particolare, l’Autorità, proprio con riferimento alla disciplina di cui al D.P.R. n. 462/2001, ha osservato che “la situazione di incompatibilità che la citata normativa è suscettibile di determinare nella misura in cui la stessa consente lo svolgimento delle attività di verifica sopra indicate alle Aziende Sanitarie Locali (di seguito ASL), cui, nel contempo, sono riservate ex lege le funzioni di vigilanza e controllo circa l’ottemperanza all’obbligo di esecuzione delle verifiche stesse” e rappresentato che “l’affidamento della funzione di controllore ad un soggetto, che può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio”.
In conclusione, dunque, l’Autorità auspica un riesame della citata normativa al fine di adeguare la stessa ai principi
posti a tutela della concorrenza
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