Regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione del 14 ottobre 2020 che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell’Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza.
Articolo 3 – Indicatore di predisposizione all’intelligenza
1. L’indicatore di predisposizione all’intelligenza consente di valutare e comunicare la predisposizione all’intelligenza degli edifici e delle unità immobiliari agli operatori economici e ad altri portatori di interessi, in particolare ai pianificatori e ai gestori di immobili.
2. Detto indicatore consente di valutare le capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva durante l’uso. L’indicatore di predisposizione all’intelligenza tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.
3. Esso include la valutazione della predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza e una serie di punteggi che rispecchiano la predisposizione all’intelligenza degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi sulla base di funzionalità chiave, criteri d’impatto e ambiti tecnici predefiniti.
4. L’indicatore di predisposizione all’intelligenza include, ove possibile, informazioni aggiuntive sull’inclusività e sulla connettività dell’edificio, sull’interoperabilità e sulla ciber-sicurezza dei sistemi e sulla protezione dei dati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156 della Commissione del 14 ottobre 2020 che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza.
Articolo 3 – Accreditamento e qualifica degli esperti dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza
1. Qualora decidano di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza, gli Stati membri possono decidere che gli esperti accreditati o qualificati per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, o per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell’aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o per lo svolgimento degli audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE, sono competenti anche per il rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza. In tal caso, gli Stati membri possono decidere di fissare prescrizioni supplementari per la qualifica degli esperti ai fini del rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza, in particolare per quanto concerne la loro formazione.