Risposta n. 249 del 6/08/2020 Articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica al fornitore di energia elettrica
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Tutto ciò premesso, con riferimento al quesito posto dall’istante si ritiene che il credito d’imposta in argomento possa essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi (ad esempio il fornitore di energia elettrica).
Quindi, il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica l’importo che gli spetta ai fini
della detrazione d’imposta.
L’impresa istante può cedere tale credito d’imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.
Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121 è stabilito che: “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.“
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