Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell’8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici.
considerando quanto segue:
1) L’Unione è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L’Unione dell’energia e il quadro politico per l’energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni dell’Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell’Unione, migliorando la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Unione europea. La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), fissa un obiettivo principale di efficienza energetica di almeno il 32,5 % a livello di Unione per il 2030. La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un obiettivo vincolante di energia proveniente da fonti rinnovabili a livello dell’Unione di almeno il 32 % entro il 2030.
4) La Commissione ha evidenziato l’importanza dell’efficienza energetica e il ruolo del settore edilizio per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione e la transizione verso l’energia pulita nella comunicazione sull’efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia (4), nella comunicazione sulla strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (5) e nella comunicazione sulla visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra (6). Quest’ultima comunicazione sottolinea che le misure di efficienza energetica dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel raggiungimento di un’economia climaticamente neutra entro il 2050 e ridurre il consumo energetico almeno della metà rispetto al 2005.
6) La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sulla prestazione energetica nell’edilizia («direttiva Prestazione energetica nell’edilizia») rappresenta la legislazione principale, insieme alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in materia di efficienza energetica degli edifici nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2030. La direttiva Prestazione energetica nell’edilizia ha due obiettivi complementari: accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050 e promuovere l’ammodernamento di tutti gli edifici con tecnologie intelligenti e un collegamento più chiaro con la mobilità pulita.
La Commissione adotta la Raccomandazione definendo, in conformità con l’articolo 10 della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia, gli ambiti necessari di politiche e misure per:
a) | ancorare le misure finanziarie destinate a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti; |
b) | consentire la raccolta di dati relativi al consumo di energia, misurato o calcolato, di determinati edifici; e |
c) | mettere a disposizione dati aggregati e resi anonimi. |
Conformemente all’articolo 20 della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia, è necessario fornire informazioni a proprietari o locatari di edifici o di unità abitative mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti.
La direttiva Prestazione energetica nell’edilizia delinea un quadro generale comune per la definizione della prestazione energetica degli edifici, stabilendo anche gli indicatori e i calcoli da utilizzare. Le presenti linee guida ne supportano l’applicazione corretta nei quadri normativi regionali e nazionali e rispecchiano le opinioni della Commissione. Esse non modificano gli effetti giuridici della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia e non recano pregiudizio all’interpretazione vincolante degli articoli 2 bis, 10 e 20 e dell’allegato I da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.
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