Giurisprudenza – Il forte vento doveva indurre all’adozione delle necessarie cautele di sicurezza
Cassazione Penale, Sez. 4, 30 aprile 2020, n. 13494 – Caduta del lavoratore dalla scala a pioli. Il forte vento, invece che escludere la rimproverabilità soggettiva dell’evento, doveva indurre all’adozione delle necessarie cautele di sicurezza.
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3. Parimenti infondato è il secondo motivo.
Va dato atto che i ricorrenti non contestano né la rispettiva posizione di garanzia, né la dinamica dell’infortunio, né la violazione delle norme cautelari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dettagliatamente indicate nel capo di imputazione: deducono però che l’incidente si sarebbe verificato per un’improvvisa raffica di vento, fenomeno meteorologico imprevedibile nella zona occupata dal cantiere e tale da escludere la rimproverabilità soggettiva dell’evento.
Ciò posto, e contrariamente a quanto lamentato in ricorso, la Corte territoriale ha esaminato tale tesi difensiva – già prospettata in sede di gravame – e l’ha disattesa all’esito di puntuali e corrette considerazioni, rilevando che proprio la condizione atmosferica avversa, oggettivamente percepita come pericolosa rispetto al tipo di intervento in atto, avrebbe dovuto indurre alla sospensione immediata dei lavori, che si stavano svolgendo in quota in dispregio delle più elementari norme di sicurezza, su una scala a pioli del tutto instabile, non ancorata al suolo, senza la presenza di un secondo operatore a terra che la sorreggesse e senza che il lavoratore indossasse alcun presidio di protezione individuale. Proprio la presenza del forte vento – come osserva in maniera ineccepibile la Corte di merito – rende insuperabile, anche facendo ricorso solo alle norme di comune diligenza, l’affermazione della responsabilità degli imputati, posto che l’adozione di una di queste precauzioni idonee a stabilizzare la scala ancorandola al suolo ne avrebbe impedito il ribaltamento, cui è conseguita la caduta del lavoratore.