Regione Toscana – Leggi in materia interventi edilizi – antisismica e immobili rurali – fondo
La Regione Toscana ha pubblicato due provvedimenti normativi:
Legge Regionale 26 del 20 aprile 2020 – Burt 28 del 22 aprile 2020 Prime misure a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici. Estensione del fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della L. R. 66/2011
N.d.R. : la Legge estende l’accessibilità al fondo di garanzia per le energie rinnovabili ai proprietari di immobili a prevalente uso abitativo e alle imprese cessionarie del credito di imposta derivante dalle detrazioni fiscali che volessero procedere con interventi antismici.
Legge Regionale 9 giugno 2020, n. 37 – Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche alla L. R. 3/2017.
Relazione: La legge è stata redatta in esito al lavoro svolto dal tavolo tecnico sopramenzionato e risponde all’esigenza di apportare alla l.r. 3/2017 alcune modifiche che siano in
grado di favorire una maggiore applicazione della legge stessa sul territorio regionale, tenendo conto delle criticità emerse in fase di prima applicazione. Le principali modifiche sono nel seguito sinteticamente illustrate.
Anzitutto, nella proposta di legge si prevede l’obbligo per i comuni di applicare una riduzione minima del 50% degli specifici oneri previsti dall’art. 83, comma 5 della l.r. 65/2014 per il mutamento della destinazione d’uso agricola, in luogo della facoltà di riduzione di tali oneri prevista nel testo vigente; tale misura rappresenta la più significativa misura di incentivazione al recupero delle residenze rurali abbandonate.
La proposta di legge prevede inoltre di ampliare il campo di applicazione della l.r. 3/2017 includendo anche gli immobili – attualmente esclusi – per i quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria o applicate le specifiche sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente
in caso di incrementi volumetrici o di superficie utile, detraendo dalla superficie realizzabile in applicazione della legge stessa quanto già abusivamente realizzato. Per la medesima finalità si estende l’applicazione della legge anche agli immobili soggetti ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, limitatamente alla riduzione degli oneri.
Al fine di favorire la realizzazione degli interventi consentiti dalla legge, si propone infine l’innalzamento del premio volumetrico in rapporto alla prestazione sismica e la contestuale rimodulazione della prestazione energetica richiesta.