MEF – Ecobilancio – 2020

La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 31 dicembre 2009, all’articolo 36, comma 6, ha stabilito che in allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le “risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali” definite come “le risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale”.

Le definizioni e le classificazioni di riferimento per la identificazione e la classificazione delle spese ambientali sono quelle adottate per il Sistema europeo per la raccolta dell’informazione economica sull’ambiente SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement), che individua due tipologie di spese ambientali tra loro complementari:

• le spese per la “protezione dell’ambiente”, classificate secondo la classificazione Cepa (Classification of Environmental Protection Activities and expenditure – Classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell’ambiente);

• le spese per l’“uso e gestione delle risorse naturali”, classificate secondo la classificazione Cruma (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures – Classificazione delle attività e delle spese per l’uso e gestione delle risorse naturali).

Ecobilancio – 2020

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