Raccomandazione (UE) 2024/2476 della Commissione del 13 settembre 2024 che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 29 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi energetici
3) La direttiva (UE) 2023/1791 promuove lo sviluppo dei servizi energetici, in particolare la diffusione dei contratti di rendimento energetico. Si tratta di contratti in cui il fornitore del servizio energetico garantisce che i risparmi energetici siano realizzati entro il periodo contrattuale, mentre il beneficiario del servizio evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare, totalmente o in parte, l’investimento. Questi contratti rafforzano quindi la fiducia del mercato nei confronti degli investimenti nell’efficienza energetica assicurandone l’efficacia. Ciò può contribuire ad attirare capitale privato, essenziale per aumentare i tassi di ristrutturazione edilizia, migliorare l’efficienza energetica del settore industriale, introdurre competenze sul mercato e creare modelli d’impresa innovativi.
4) Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire l’articolo 29 della direttiva (UE) 2023/1791 entro l’11 ottobre 2025. Il pieno recepimento e l’effettiva attuazione della direttiva rifusa sull’efficienza energetica sono indispensabili affinché l’UE possa realizzare i suoi obiettivi per il 2030 in materia di efficienza energetica.
L’articolo 29 va letto in combinato disposto con i seguenti articoli della direttiva (UE) 2023/1791: articoli 5, 6 e 7: i servizi energetici e i contratti di rendimento energetico sono particolarmente adatti a migliorare l’efficienza energetica nel settore pubblico. Le competenze a tutto tondo e il rendimento garantito offerti dai fornitori di servizi assicurano l’efficacia degli investimenti. La possibilità di ricevere finanziamenti da terzi e rimborsare il costo di investimento iniziale grazie ai risparmi sui costi energetici consente di realizzare progetti anche se i fondi pubblici sono insufficienti, mentre la possibilità di un trattamento fuori bilancio dei contratti di rendimento energetico consente di mantenere in equilibrio i conti pubblici.
Per questi motivi la direttiva (UE) 2023/1791 crea sinergie tra le disposizioni relative ai servizi energetici e il ruolo guida del settore pubblico nell’efficienza energetica. In particolare, l’articolo 29, paragrafi 4 e 5, punta ad aumentare il ricorso ai contratti di rendimento energetico da parte degli enti pubblici per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni, obiettivo collegato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. Inoltre, a norma dell’articolo 7, paragrafi 7 e 8, le procedure di appalto pubblico devono consentire il ricorso a contratti di rendimento energetico e a meccanismi di finanziamento tramite terzi e devono essere eliminati gli ostacoli di ordine regolamentare o non regolamentare a tale pratica. Infine, gli Stati membri devono garantire che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori valutino la fattibilità di ricorrere a contratti di rendimento energetico per gli appalti di servizi con un contenuto energetico significativo; …