Decreto 28 giugno 2024, n. 127 – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione
Art. 1 – Oggetto e finalita’
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attivita’ di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attivita’ di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione
selettiva.
2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché’ le seguenti:
a) «rifiuti inerti derivanti dalle attivita’ di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei
rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;
Art. 3 – Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell’articolo 1, comma 1, e ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attivita’ di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero e’ conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.