Consiglio di Stato – Schema di decreto attuativo dell’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 per l’adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
… 5.- Al riguardo, occorre ricordare che l’art. 135-bis, introdotto nel TU edilizia dall’art. 6-ter, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n 164), ha subìto nel tempo più modificazioni.
a. L’articolo prevedeva, nel testo originario, che tutti gli edifici di nuova costruzione siano equipaggiati da un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete, nonché di un punto di accesso. Gli edifici così equipaggiati possono beneficiare dell’etichetta, volontaria e non vincolante, di “edificio predisposto alla banda larga”.
b. Successivamente il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, con l’art. 4 ha inserito nell’art. 135-bis un comma 2-bis, con il quale si è resa obbligatoria, da facoltativa che era, l’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, “per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedano il rilascio di permesso a costruire […] per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022”.
Considerato:
1.- Lo schema in esame si inserisce in un filone normativo, di cui sopra si sono ricordati alcuni passaggi, volto a promuovere l’infrastrutturazione del patrimonio edilizio nazionale alla banda ultra larga. Riassumendo:
– dal 1° luglio 2015 per i nuovi edifici (o per le nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire), è obbligatoria la predisposizione della fibra ottica ed è facoltativa la etichetta di “edificio predisposto alla banda larga”, rilasciata da un tecnico abilitato;
-dal 1° gennaio 2022 l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta – che diviene necessaria – di “edificio predisposto alla banda ultra larga”; tale etichetta deve a sua volta essere necessariamente allegata alla segnalazione certificata per l’agibilità; i Comuni, entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, devono comunicare i dati al SINFI;
– dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 48/2024 spetta ai tecnici abilitati – e non più ai Comuni – effettuare la comunicazione al SINFI.
3. In considerazione di quanto sopra, la Sezione, ai fini dell’espressione del parere, ritiene quindi necessaria una integrazione istruttoria, sia per quanto riguarda la relazione di AIR, sia per quanto riguarda la relazione tecnica – eventualmente in esito a consultazione di stakeholders rilevanti quali ANCI ed ANCE – che fornisca maggiori elementi sullo stato di attuazione della disciplina vigente e del SINFI, sul numero e le caratteristiche dei dati acquisiti da questo, nonché una valutazione sia pure di larga massima sulle prospettive di applicazione del nuovo sistema di alimentazione e, conseguentemente, sulle necessità di adeguamento del SINFI stesso a tale nuovo sistema.
4.- Tanto premesso e per economia procedimentale, la Sezione ritiene comunque di anticipare, in spirito di collaborazione, le seguenti osservazioni al testo dello schema.
4.1- La formulazione dell’art. 5-bis, quale novellato, appare non del tutto congrua e corrispondente alle finalità indicate nella relazione illustrativa.
– Il nuovo comma 1 (che sostituisce quello vigente) riguarda la comunicazione che il responsabile tecnico dell’impresa è ora tenuto ad effettuare direttamente al SINFI. Il testo appare sostanzialmente ripetitivo rispetto a quanto già previsto dall’art.135-bis, comma 2-bis, TU edilizia, ciò che peraltro può risultare opportuno ai fini della completezza del regolamento.
– Il comma 2 (che viene parzialmente modificato) riguarda il rilascio, al termine dei lavori, (sempre da parte del responsabile tecnico dell’impresa) della attestazione “edificio predisposto alla banda ultra larga”.
Al riguardo si osserva che:
– l’ordine dei due commi andrebbe invertito (poiché logicamente il rilascio dell’attestazione appare precedere la comunicazione al SINFI).
– la formulazione del comma 1 come novellato andrebbe adeguata, per chiarire che si tratta di mera ripetizione, per opportunità di completezza, a quanto già compiutamente previsto dal 135-bis, comma 2-bis.
– Il testo del suddetto nuovo comma 1 recita: “…su istanza del privato, di cui allegato 1 del presente decreto…”. Peraltro, l’allegato 1 reca solo il fac-simile della “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte”: in sostanza, un semplice modulo. Non si comprende quindi il significato dell’inciso evidenziato.
– Infine lo schema, come detto, sostituisce il comma 1 con il nuovo testo di cui sopra. Ma il vigente comma 1 (introdotto recentemente, si noti, dal già ricordato decreto n. 192/2022) ha introdotto una norma che appare di grande rilievo: il principio che il responsabile tecnico dell’impresa è responsabile dell’inserimento nel progetto dell’edificio di tutte le infrastrutture fisiche prescritte dal 135-bis TU edilizia (cioè le infrastrutture per la banda ultra larga). La permanenza di tale disposizione è confermata, del resto, anche nella relazione di AIR. La soppressione del vigente comma 1 appare quindi come una svista.
4.2- Conclusivamente, la sezione invita l’Amministrazione a valutare una diversa redazione per l’art. 5-bis che, si prospetta, potrebbe avere il seguente tenore:
-comma 1: attuale comma 1 non modificato (recante l’obbligo del responsabile tecnico di inserire nel progetto di quanto prescritto);
-comma 2: attuale comma 2 come modificato dallo schema in esame (recante l’obbligo del responsabile tecnico di rilasciare, al termine dei lavori, l’attestazione con l’etichetta);
-comma 3: attuale comma 3 (per il quale l’attestazione suddetta è necessaria ai fini dell’agibilità) (da modificare sostituendo la parola “dichiarazione” con “attestazione”).
-comma 4: il comma 1 proposto dallo schema (recante l’obbligo di comunicazione del tecnico al SINFI).
5.- Dal punto di vista meramente redazionale, si segnala quanto segue.
5.1- Il Ministero dovrebbe cogliere l’occasione per correggere altresì l’intitolazione del regolamento n. 37/2008, che appare imprecisa (in quanto facente riferimento a un “articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005” che come tale non esiste) come segue: “articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”.
5.2- Al comma 1, la lettera a) va corretta scrivendo “sono sostituite” invece di “sostituire”; inoltre appare preferibile sostituire le parole: “decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni” con le altre: “Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259” (rendendo così superflua la clausola, comunque inopportuna, “e successive modificazioni”).
5.3- Al comma 1, lettera d), dello schema, nella novella sopprimere la parola “rilascia”, che altrimenti risulterebbe presente due volte nel testo.
5.4- Lo schema in esame potrebbe rappresentare altresì la sede per una correzione al comma 1 dell’articolo 3 (“Imprese abilitate”), laddove fa riferimento, per determinare l’ambito delle attività consentite alle imprese abilitate, alle “attività di cui all’articolo 1”. L’articolo 1 (“Ambito di applicazione”) invero non appare recare indicazione di qualsivoglia attività, giacché reca solo la indicazione degli impianti cui si applica il regolamento, la loro classificazione tipologica e l’esclusione dell’applicabilità per talune tipologie di impianti. È da ritenersi che all’art. 3, comma 1, debba adottarsi una formulazione quale “attività relative agli impianti di cui all’articolo 1,” o altra analoga, ritenuta preferibile dal Ministero.
5.5- Nello schema, nel “considerato” e nell’art. 1, lettera b), si rinviene la locuzione “Edifici infrastrutturali”. Tale locuzione proviene dal citato art. 135-bis, in quanto novellato – come sopra ricordato – dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 all’art. 4, e compare anche nel preambolo al decreto 29 settembre 2022, n. 192. Dal contesto si evince che il significato da attribuire a tale locuzione è di: edifici per i quali sono stati adempiuti gli obblighi di infrastrutturazione digitale. Poiché l’aggettivo “infrastrutturale” (dal dizionario Treccani) significa invece: “che si riferisce alla infrastruttura, o concorre a costituirla” (ciò che appare incongruo), sorge il dubbio che la parola in questione debba correggersi in “infrastrutturati”, modo non elegante ma sintetico per indicare edifici per i quali sono stati adempiuti i suddetti obblighi.
5.6- Al vigente art. 5-bis, comma 3, del regolamento la parola “dichiarazione” va sostituita con “attestazione”, per coordinamento con la modifica apportata dallo schema in esame al comma 2.
5.7- Pur esulando dall’ambito consentito allo schema in esame, si segnala che il più volte richiamato art. 135-bis TU edilizia al comma 2-bis reca un rinvio errato all’art. 4 del medesimo TU, del tutto inconferente, mentre con tutta evidenza il rinvio si deve intendere all’art. 24 (Agibilità). Si raccomanda al Ministero di provvedere quanto prima alla correzione.
5.8- Nella medesima prospettiva, si segnala che, al medesimo, comma 2-bis, nel terzo periodo, recante l’obbligo per il tecnico di effettuare la comunicazione al SINFI, le parole “Su istanza del privato” appaiono ultronee, giacché il tecnico è tenuto per legge ad effettuare tale comunicazione entro un termine dato.
6.- Alla luce delle osservazioni e dei rilievi che precedono, l’espressione del parere deve essere, in via interlocutoria, sospesa, in attesa dell’integrazione istruttoria concernente l’integrazione delle relazioni di AIR e tecnica e l’acquisizione della formale verifica di compatibilità economico-finanziaria da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.