Senato – Disciplina delle attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d’opera
Atto Senato n. 1270
ACCORDO 22 febbraio 2012
Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso – (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
L’attività del noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d’opera è strumentale rispetto a tutti gli altri settori economici. I beni strumentali sono, infatti, di tantissime tipologie: dalle dotazioni informatiche per gli uffici a beni quali escavatori, macchine per il sollevamento, macchinari e attrezzature utilizzati anche per effettuare lavorazioni complesse in cui la sicurezza deve ricoprire un ruolo prioritario.
Quanto ai profili di carattere normativo, il noleggio di beni strumentali risente dell’assenza di una legislazione specifica e omogenea.
Sono diverse, infatti, le norme che regolano l’attività del noleggio, sebbene non vi sia oggi una definizione giuridica di tale attività, a partire dal codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L’attività di noleggio di suddetti beni viene per analogia accostata alla locazione dei mezzi mobili, regolati dall’articolo 1571 del codice civile.
Il vulnus normativo e la frammentazione della legislazione applicabile rischiano, peraltro, di minare la sicurezza degli utilizzatori finali, non consentendo una qualificazione giuridica dei servizi e dei professionisti che li erogano.
Ad oggi, infatti, chiunque può esercitare l’attività di noleggio di un macchinario, senza nessun controllo inerente alle procedure di sicurezza e allo stato del bene noleggiato, nonostante la complessità e la pericolosità di alcuni mezzi. Le norme vigenti non prevedono una differenziazione e si può diventare noleggiatore per qualsiasi categoria merceologica senza nessun controllo o possesso di un’organizzazione minima aziendale.
Da uno studio di Prometeia si denota come oltre l’80 per cento delle macchine di sollevamento cose e persone e circa il 35 per cento delle macchine movimento terra siano all’interno dei parchi noleggio. L’importante aumento del tasso di utilizzo dei beni, in essere dal 2020, deve essere accompagnato da un aumento dei controlli.
Con i tassi di utilizzo attuali i controlli dovrebbero essere più stringenti o essere effettuati prevedendo l’introduzione di un regime di certificazione da parte del proprietario in modo da garantire una maggiore sicurezza.
Per tali ragioni, risulta necessario addivenire a una legislazione in grado di attribuire chiarezza normativa rispetto alle attività sopra descritte.
L’articolo 1 del presente disegno di legge definisce i princìpi e le finalità che regolano l’attività del noleggio dei beni strumentali e dei mezzi d’opera, chiarendo, altresì, che tali attività devono rispettare il principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile.