Giurisprudenza – Ruolo del dirigente con delega di funzioni in materia di salute e sicurezza
Cassazione Penale, Sez. 4, 25 ottobre 2024, n. 39168 – Ribaltamento di un carico di capriate. Ruolo del dirigente con delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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Il fatto è stato così ricostruito: in data 25 settembre 2017, il dipendente B.B., mentre era intento ad eseguire le operazioni di carico di capriate realizzate dalla società Wolf System, veniva investito dal ribaltamento di una di esse che, dopo essere stata poggiata sul rimorchio per il successivo trasporto, non essendo stata adeguatamente assicurata con fasce alle sponde del mezzo, si era rovesciata, anche a causa di una raffica di vento, attingendo lo stesso lavoratore, il quale riportava lesioni costituite da trauma toracico, contusioni multiple, distorsione grave alla caviglia, con durata della malattia superiore a 40 giorni.
Rispetto al documento di valutazione dei rischi che, genericamente, prevedeva lo stoccaggio ordinato e stabile del materiale, vietando lo stazionamento degli operatori sotto i carichi in movimento e posizionamento, la Corte ha rilevato che non erano state fornite ai dipendenti prescrizioni più puntuali e precise, in tal modo non impedendo la prassi aziendale secondo la quale il carico veniva trasportato fin sopra il rimorchio con il carrello elevatore, poi abbassato sul rimorchio e sostenuto solo con le mani da un lavoratore affinché non si rovesciasse, quindi sganciato dal carrello e tenuto in posizione dall’addetto fino all’arrivo del carico successivo, e solo al termine delle operazioni di carico di tutti i pannelli, si provvedeva a legarli con fasce.
II documento di valutazione, risalente al gennaio 2017, al riguardo prevedeva, a livello generale, che lo stoccaggio avvenisse in modo ordinato, assicurando la stabilità del materiale; tale previsione tuttavia necessitava di essere meglio definita, disciplinando l’attività di carico degli elementi prefabbricati in modo tale che fosse garantita la stabilità degli elementi in ogni fase lavorativa, mediante il fissaggio di ciascuna struttura alle sponde del rimorchio prima che la stessa venisse sganciata dal mezzo di sollevamento.
Tale regola precauzionale, in effetti, veniva inserita successivamente al sinistro; ed infatti, in data 31 gennaio 2018, venivano dettate specifiche prescrizioni, le quali prevedevano che, in fase di carico, l’operatore procedesse al fissaggio della prima parete al piantone mediante fascia e viti, e analogamente, in sequenza, ad assicurare le pareti successivamente caricate, mediante catene e viti; in tal modo, durante la fase di carico, la parete sarebbe stata vincolata al mezzo di sollevamento, e solo dopo aver messo in sicurezza la singola parete, l’operatore avrebbe dato il segnale per lo gancio dal mezzo di sollevamento.
1.4 Tanto premesso, va osservato che la sentenza impugnata, alle pagine 9 e 10, ha dapprima reiteratamente sottolineato che sul datore di lavoro grava l’obbligo di valutare tutti i rischi; che l’obbligo di prevenzione gravante sul medesimo non è limitato al solo rispetto delle norme tecniche ma richiede anche l’adozione di ogni ulteriore accortezza necessaria ad evitare i rischi per i lavoratori; che lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuare, anche sulla base dell’esperienza e della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, redigere ed aggiornare il DVR.
Quindi, ha attribuito decisivo rilievo, ai fini in esame, alla delega conferita in materia di sicurezza al A.A., ritenendolo perciò – in quanto espressamente delegato, – alter ego del datore di lavoro -, tenuto a valutare adeguatamente i rischi ed a specificare regole descrittive del comportamento da osservare per prevenire il verificarsi dell’evento.
La sentenza impugnata si rivela perciò insufficientemente e contraddittoriamente motivata ed incorre nel denunciato vizio consistito nel non aver chiarito perché è stato ritenuto che il A.A. era tenuto a prescrivere le regole precauzionali integrative del DVR, idonee ad evitare il rischio concretizzatosi, in luogo del datore di lavoro ed in materia da quest’ultimo non delegabile.