RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/2143 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2024 – orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791
RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/2143 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2024 che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio «l’efficienza energetica al primo posto»
considerando
4) Perché abbia l’incidenza voluta, il principio «l’efficienza energetica al primo posto» deve essere applicato in modo coerente dai decisori nazionali, regionali, locali e settoriali in tutti gli scenari rilevanti e in tutte le pertinenti decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti — vale a dire investimenti su vasta scala di valore unitario superiore a 100 milioni di EUR o a 175 milioni di EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto — che incidono sul consumo o sull’approvvigionamento di energia. Il principio deve pertanto essere applicato sia nei sistemi energetici che nei settori non energetici.
5) Gli Stati membri potrebbero tuttavia ampliare l’applicazione del principio, ad esempio abbassando le soglie di cui sopra o fissando soglie più basse per settori e tipi di progetti specifici, se ritenessero che per tali settori e tipi di progetti un ingente potenziale di efficienza energetica rimarrebbe inutilizzato.
6) Perché il principio sia applicato a dovere occorre usare la metodologia giusta di analisi costi-benefici per una serie più ampia di effetti economici, sociali e ambientali, creare le condizioni favorevoli alla messa in atto di soluzioni efficienti in termini di energia e monitorare correttamente l’applicazione del principio individuando in ciascuno Stato membro uno o più soggetti competenti. Le metodologie di analisi costi-benefici dovrebbero essere sistematicamente sviluppate e realizzate, dovrebbero basarsi sulle informazioni più aggiornate relative ai prezzi dell’energia e dovrebbero includere scenari per eventuali aumenti dei prezzi, ad esempio dovuti all’applicazione e all’estensione del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione (EU ETS) ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in modo da incentivare l’applicazione delle misure di efficienza energetica.
1. Introduzione
L’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 impone agli Stati membri di provvedere affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti sia nei sistemi energetici che nei settori non energetici. L’articolo impone anche l’introduzione di meccanismi di monitoraggio, la promozione di metodologie di analisi costi-benefici e la rimozione degli ostacoli che si frappongono all’attuazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto» (di seguito anche «il principio»). Le soluzioni di efficienza energetica non dovrebbero limitarsi al risparmio di energia nell’uso finale, ma dovrebbero coprire anche le risorse sul lato della domanda (gestione della domanda, stoccaggio dell’energia, soluzioni intelligenti) e la conversione, trasmissione e distribuzione dell’energia. Recependo la direttiva (UE) 2023/1791 gli Stati membri saranno chiamati a integrare il principio nei loro processi decisionali e di autorizzazione e ad applicarlo in tutte le decisioni future strategiche, di pianificazione e relative ai grandi investimenti.
L’articolo 3 è collegato all’articolo 7 della direttiva (UE) 2023/1791, in base al quale gli Stati membri devono garantire che, nel concludere contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE (1), all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE (2) e all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applichino il principio «l’efficienza energetica al primo posto».
L’articolo 3 è collegato anche all’articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791, a norma del quale gli Stati membri devono provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione del gas e dell’energia elettrica si attengano al principio nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni relative agli investimenti. L’articolo 27 impone inoltre alle autorità nazionali di regolazione del settore energetico di applicare il principio nell’esercitare le funzioni di regolatori stabilite dalle direttive 2009/73/CE (4) e (UE) 2019/944 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell’energia elettrica, comprese le decisioni sulle tariffe di rete.
4.1. Quali sono le soluzioni di efficienza energetica da valutare?
Per «soluzioni di efficienza energetica» si potrebbero intendere le tecnologie, i processi e le pratiche che riducono o modificano nel tempo la quantità di energia necessaria per offrire lo stesso livello di prestazioni, servizi o beni. Dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791, si desume che potrebbero consistere in:
a) risparmi energetici nell’uso finale, ad esempio ottenibili con l’isolamento e altre migliorie degli edifici che riducono il consumo di energia, il trasferimento modale, i veicoli a basso consumo di carburante, gli apparecchi e i dispositivi a basso consumo di energia, i sistemi motorizzati efficienti e il recupero di calore;
b) risorse sul lato della domanda e flessibilità del sistema, che potrebbero consistere in elementi quali la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia (incluse le batterie e l’accumulo termico) e soluzioni intelligenti (ad esempio contatori e termostati intelligenti);
c) risorse sul lato della domanda e flessibilità del sistema, che potrebbero consistere in elementi quali la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia (incluse le batterie e l’accumulo termico) e soluzioni intelligenti (ad esempio contatori e termostati intelligenti);
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di provvedere affinché nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti siano valutate soluzioni di efficienza energetica, ove disponibili e in grado di soddisfare lo stesso fabbisogno o lo stesso obiettivo strategico. Gli Stati membri potrebbero, ad esempio, aggiornare regolarmente gli studi sul potenziale di risparmio energetico e mettere a disposizione dei pianificatori e degli investitori repertori aggiornati di soluzioni di efficienza energetica. Le tabelle che seguono presentano alcuni esempi di possibili alternative o soluzioni complementari ai piani di ampliamento delle infrastrutture nei sistemi energetici (tabella 2) e nei settori non energetici (tabella 3). Si tratta di elenchi non esaustivi.