Disposizioni in materia di intelligenza artificiale

Disegno di legge S. 1146 – 19ª Legislatura (senato.it)

Articolo 2
(Definizioni)

  • sistemi di intelligenza artificiale”;
  • dato”;
  • modelli di intelligenza artificiale”.

L’articolo 3 prescrive loro alcuni obblighi. Sono:

Il comma 1 individua le finalità che deve perseguire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo del lavoro.

In particolare, gli obiettivi richiamati riguardano:

  • il miglioramento delle condizioni di lavoro;
  • la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • l’incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone.
  • “i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati per l’assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati”;
  • “i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell’ambito di tali rapporti di lavoro”.
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