Decreto Legge n. 63 / 2024 – uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra
Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
Parlamento Italiano – Disegno di legge S. 1138 – 19ª Legislatura (senato.it)
Articolo 5 (Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra)
L’articolo 5, comma 1 – integrando l’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 – delimita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:
– i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
– le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
– i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
– i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
– le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
– le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Il comma 2 pone una norma transitoria, secondo cui le procedure in materia già avviate devono essere concluse in ragione della normativa previgente.
L’articolo in commento, al comma 1, integra l’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, direttiva 2018/2001 (c.d. direttiva RED II), il quale, ai commi 1-7 reca la procedura per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e, al comma 8, indica, nelle more del procedimento di individuazione delle aree idonee (procedimento allo stato non ancora concluso), alcune aree da considerarsi idonee ai fini dell’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore.
Segnatamente, il comma 1 dell’articolo qui in esame inserisce nell’articolo 20 un nuovo comma 1-bis, il quale delimita l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra – di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del D.lgs. n. 28/2011 – in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.
La disposizione richiama gli “impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”, senza indicare il comma cui afferisce lettera b).
Si valuti, in proposito, l’opportunità di riformulare tale rimando, aggiungendo il puntuale riferimento al comma 1 del predetto articolo 6-bis.
L’articolo 6-bis, comma 1, alinea e lett. b)del D.lgs. n. 28/2011 dispone che non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 4 del medesimo articolo 6) gli interventi su impianti fotovoltaici a terra e le modifiche dei progetti autorizzati, inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, che comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. L’area occupata dagli impianti e dalle opere connesse non deve subire un incremento. Non rileva comunque la potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento.
Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 5 qui in esame prevede che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui sopra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente in talune delle aree, attualmente qualificate ex lege come idonee dal comma 8 dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, nelle more della procedura atta a individuarle. Si tratta, in particolare, delle seguenti:
- nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte di cui lettera a), limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata. Si supera dunque quanto previsto dalla medesima lettera a) che invece in via generale consente una variazione della superficie dell’area occupata non superiore al 20 percento;
- nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, di cui alla lettera c) del comma 8;
- nei siti e negli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, sì come stabilito dalla lett. c-bis) del comma 8;
- nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, poste le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ENAC, a norma dalla lett. c-bis.1) del comma 8;
- nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (c-ter) n. 2 del comma 8)(14) ;
- nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (c-ter) n. 3 del comma 8)(15) .