Testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché’ relative all’amministrazione finanziaria.».
Legislatura 19ª – Dossier n. 140 (senato.it)
ART.1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)
La RT afferma che la disposizione interviene sulla disciplina dello sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali spettanti per interventi sugli immobili prevedendo le fattispecie per le quali tali forme di fruizione delle agevolazioni sono vietate e quelle che sono escluse da tale divieto.
In particolare, viene eliminata la possibilità della cessione del credito e del c.d. sconto in fattura per tutte le residue fattispecie (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del Terzo settore, nonché interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, quelli effettuati in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici e quelli relativi all’eliminazione di barriere architettoniche). Tale possibilità permane, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, riguardo alle stesse fattispecie se alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti depositata istanza dei necessari titoli abilitativi, ovvero sia già stata presentata la Cila o, per i casi di edilizia libera, relativamente ai lavori in corso.
Si prevede, tuttavia, un’esplicita deroga per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni di euro per il sisma 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, assicura il rispetto del limite di spesa, attraverso il monitoraggio effettuato sui predetti interventi anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito al comma 5 la RT fa presente che lo stesso si ricollega alle eccezioni al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito previste in linea generale dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.
Premette che, con il comma 1 del citato art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, fu a suo tempo stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 11, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (sia relativi al superbonus sia diversi dal superbonus) non era più consentito l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 34/2020.
Ai fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, con il comma 2 del richiamato art. 2 del decreto-legge 11/2023 furono previste tuttavia alcune eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati con il superbonus, in particolare per quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 11/2023 (17 febbraio 2023) si verificava quanto segue:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini, risultasse adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultasse presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Inoltre, al comma 3, furono previste altre eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati ai sensi di norme diverse dall’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023:
a) risultasse presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Le eccezioni sopra elencate vengono, con il comma 5 dell’art. 1 del presente decreto, eliminate con riferimento ai casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.
La RT conclude affermando che poiché l’intervento, al fine di evitare l’insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi.
Articolo 3 (Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)
Il comma 1 prevede l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni all’ENEA per coloro che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. In particolare, la norma stabilisce che, al fine di acquisire le informazioni Necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati.
Articolo 4 (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)
Il comma 1 integra l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 con il comma 3-bis che prevede la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo 121 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 2, nel sostituire il comma 49-quinquies all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, precisa che il divieto di compensazione – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione – opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero da atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti.
Il divieto di compensazione non opera in relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ai crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma.
L’esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.