MEMORIA DELLA CORTE DEI CONTI PER L’ESAME DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) A.C. 1752
Il decreto oggi all’esame della Camera si propone diversi e complessi obiettivi. In primo luogo, mira ad individuare le risorse finanziarie necessarie per dare piena operatività al nuovo PNRR (inclusivo di RepowerEU) come scaturito dal negoziato con la Commissione europea e approvato dal Consiglio ECOFIN con la decisione dell’8 dicembre 2023. Individua, poi, le coperture necessarie a garantire continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari. Interviene, infine, per rafforzare procedure e strutture amministrative e rimuovere ostacoli relativi a singoli interventi così da imprimere nuovo impulso alla fase realizzativa e superare alcune difficoltà emerse nei primi anni dell’attuazione.
Tali obiettivi devono essere colti senza incidere negativamente sui conti pubblici. Si tratta di un’operazione particolarmente complessa alla luce delle caratteristiche dei nuovi progetti inseriti nel Piano (e solo in minima parte scontati già nel quadro tendenziale) e di quelli che ne escono, ma che devono trovare forme di copertura alternativa. Il risultato viene raggiunto soprattutto attingendo al Fondo per lo sviluppo e la coesione e ad una prima revisione dei progetti del Piano nazionale complementare, in attesa degli esiti di una rivisitazione più complessiva di quest’ultimo che viene contestualmente avviata.
Prima di passare ad un rapido commento delle principali disposizioni contenute nel decreto, nel paragrafo che segue si tracciano i tratti distintivi del provvedimento, guardando alla relativa composizione finanziaria.
GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0
21
L’art. 38 del decreto in esame introduce la disciplina del nuovo piano Transizione 5.0 che costituisce una delle nuove misure del capitolo REPowerEU, introdotta nel PNRR nel quadro della revisione complessiva approvata l’8 dicembre 2023. All’investimento sono associate risorse per 6,3 miliardi, destinati a supportare la transizione dei processi produttivi delle imprese italiane verso metodi di produzione più sostenibili, puntando a conseguire un target finale di risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026, da ottenersi attraverso gli investimenti agevolati.
In linea di continuità con il piano Transizione 4.0 anche la nuova misura opera nelle forme del credito d’imposta a fronte di specifici investimenti in beni strumentali 4.0, materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software), effettuati nel biennio 2024-2025 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
22
Rispetto al sistema di crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali attualmente in vigore e che continuerà ad operare in parallelo fino al 2025, il piano Transizione 5.0 si differenzia quanto a finalità, intensità e struttura del beneficio fiscale, modalità operative e condizioni di fruizione.
In merito al primo profilo, in coerenza con l’iniziativa REPowerEU, l’agevolazione è subordinata al conseguimento di ben definiti obiettivi di efficienza energetica, dovendo gli investimenti essere inseriti nell’ambito di un progetto di innovazione che comporti un risparmio energetico almeno del 3 per cento, a livello di impresa, o del 5 per cento per il processo produttivo interessato. Nel rispetto di tali requisiti e del principio del “non arrecare un danno significativo all’ambiente”, possono essere agevolati anche gli
investimenti in beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti
rinnovabili (escluse biomasse) e le spese per la formazione in competenze per la transizione ecologica, queste ultime entro il 10 per cento dell’investimento complessivo, con un tetto a 300 mila euro e limitazione all’attività di formatori esterni all’azienda. Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee.
Quanto al beneficio fiscale, quest’ultimo è parametrato, in via decrescente, alle dimensioni dell’investimento, concentrandosi pertanto nelle realtà aziendali di piccole e medie dimensioni, nonché, in via crescente, alla capacità di risparmio energetico generato, premiando così le iniziative più ambiziose rispetto alla soglia minima richiesta, in chiave di supporto alla transizione ecologica.
23
L’esigenza di garantire il perseguimento di ben delineati obiettivi tecnici, definiti in termini di risparmio energetico dalla norma e dal PNRR, ha richiesto l’introduzione di forme di controllo più stringenti rispetto a quelle attualmente in essere per il piano 4.0.
Queste si sostanziano in due momenti di certificazione da parte di un valutatore indipendente: uno ex ante attestante il rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo di energia e uno ex post attestante l’effettiva realizzazione degli
investimenti in conformità con quanto riportato nella certificazione iniziale. Gli oneri dell’attività di valutazione indipendente, per le PMI, sono riconosciuti in aumento del credito d’imposta, fino all’importo di 10.000 euro e dei limiti massimi del beneficio riconoscibile.
In coerenza con precedenti osservazioni di questa Corte vertenti sull’attuale sistema di crediti d’imposta, i benefici del piano Transizione 5.0 sono soggetti ad una serie di passaggi formali di registrazione, prenotazione, monitoraggio e maturazione dell’incentivo, utili ad assicurare un adeguato bilanciamento tra automatismo di fruizione e possibilità di verifica della spettanza dei benefici fiscali e della relativa copertura finanziaria.