La Camera ha approvato, in prima lettura, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, come modificato in sede referente dalle commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) (A.C 1606-A).
Il disegno di legge è attualmente all’esame del Senato.
Atto Senato n. 996. Per approfondimenti si consulti il dossier.
Capo I: misure in materia di energia
L’articolo 1, commi 1-3, reca misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori. In particolare, il comma 1 dispone che – fino al 31 dicembre 2030 – nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza – ai fini dell’individuazione del concessionario – ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cd. elettrivore (iscritte all’apposito elenco presso la CSEA). Il comma 2 – modificato in sede referente – demanda al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l’8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma.
Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un’anticipazione di parte dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell’entrata in esercizio degli impianti interessati. L’anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.
L’articolo 2, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
L’articolo 2, comma 2-ter prevede che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali appartenenti all’ambito territoriale interessato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara. Non si prevede più, invece, che l’offerta di gara possa prevedere il versamento in ogni caso agli enti locali dell’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.
L’articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità. In particolare, prevede che l’istituzione di un fondo, da ripartire tra le Regioni per l’adozione di misure per lo sviluppo sostenibile e l’accelerazione e digitalizzazione degli iter autorizzativi, alimentato da una quota dei proventi delle aste di CO2 (nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032). In sede referente, sono state soppresse le disposizioni che prevedevano l’alimentazione del fondo anche attraverso l’imposizione di un contributo a carico dei titolari di nuovi impianti da fonti rinnovabili.
L’articolo 4-bis – inserito in Commissione – reca semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale, prevedendo la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.
L’articolo 4-ter, inserito in Commissione, reca ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
ll comma 1 dipone in ordine alle attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei RAEE fotovoltaici. Il comma 2 ammette ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, disponendo che essi siano esclusi dagli incentivi previsti esclusivamente dal D.lgs. n. 28/2011, e non, quindi, dal nuovo sistema incentivante di cui al D.lgs. n. 199/2021, il quale viene contestualmente modificato dal comma 3 lett. a) e b). In particolare, la lettera a), dispone che è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi per interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole a parità della superficie di suolo agricolo occupata e incremento della potenza complessiva. La lettera b) adegua la disciplina dei meccanismi d’asta al ribasso, sopprimendo la previsione che consente l’accesso ai meccanismi d’asta ai (soli) impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee.
Il comma 3, alla lettera c), dispone, con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, che le disposizioni sulla certificazione della sostenibilità dei carburanti (di cui all’articolo 43, comma 1 del D.lgs. n. 199/2021) – si applicano secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che dovrà procedere ad un aggiornamento della disciplina del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità.
Il comma 4, interviene sempre sul D.lgs. n. 199/2021, laddove prevede, una volta entrato in vigore il nuovo sistema incentivante per le fonti rinnovabili elettriche (con l’adozione dei decreti attuativi), la soppressione del meccanismo di sostegno dello scambio sul posto. Il medesimo comma 4, in particolare, demanda ad ARERA, su proposta del GSE, il compito di disciplinare le modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto. I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del meccanismo incentivante del ritiro dedicato (cui i nuovi impianti, entrati in esercizio dopo la soppressione dello scambio sul posto, potranno accedere). Il comma 7 disciplina la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica.
L’articolo 4-quater – introdotto in sede referente – proroga di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi (novella l’art. 10-septies del D.L. 21/2022 (L. n. 51/2022).
L’articolo 4-quinquies, reca semplificazioni per l’accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.
Il comma 3-quater dell’art. 5 – inserito in sede referente – dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal TU delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.lgs. n. 504/1995), si applichino, nell’ambito di un programma pluriennale previsto dalla direttiva 2003/96/UE(ETD), anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione ha efficacia dalla data del rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.