La Commissione europea ha adottato una modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione in materia di aiuti di Stato al fine di prorogare di sei mesi un numero limitato di sezioni del quadro volte a fornire una risposta alla crisi a seguito dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e dell’aumento senza precedenti dei prezzi dell’energia.
In particolare, tenendo conto dei riscontri ricevuti dagli Stati membri, la modifica odierna rinvia l’eliminazione graduale delle disposizioni che consentono agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato (sezione 2.1 del quadro) e aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia (sezione 2.4 del quadro).
Il quadro temporaneo di crisi e transizione modificato prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
- aiuti di importo limitato (sezione 2.1), in qualsiasi forma e concessi fino al 30 giugno 2024, destinati alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni fino a 280 000 € e a 335 000 €, rispettivamente, per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 2,25 milioni di € per tutti gli altri settori.
- Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati (sezioni 2.2 e 2.3). In casi eccezionali e subordinatamente all’esistenza di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire alle imprese energetiche garanzie pubbliche superiori al 90 % per le attività di negoziazione sotto forma di garanzie finanziarie non finanziate alle controparti centrali o ai partecipanti diretti. Queste sezioni sono applicabili solo fino al 31 dicembre 2023 e non sono state modificate.
- Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia (sezione 2.4) Gli aiuti, che possono essere concessi in qualsiasi forma, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’energia elettrica sostenuti fino al 30 giugno 2024. L’importo degli aiuti individuali può essere calcolato sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato per ridurre il consumo energetico e garantire il proseguimento delle attività economiche. Gli Stati membri possono fornire sostegno in modo flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, nel rispetto delle misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni e ad incentivare la riduzione dell’impronta di carbonio in caso di aiuti superiori a 50 milioni di €. Gli Stati membri sono invitati a vagliare l’ipotesi d’introdurre, senza discriminazioni, obblighi di tutela dell’ambiente o di sicurezza dell’approvvigionamento. Ulteriori dettagli sulle possibilità di ricevere sostegno per i prezzi elevati dell’energia, compresa la metodologia per calcolare gli importi degli aiuti individuali, sono disponibili qui.
- Misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili (sezione 2.5). Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti in tutte le fonti di energia rinnovabile, tra cui l’idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. In particolare gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali. Le condizioni per la concessione di aiuti a progetti di piccole dimensioni e a tecnologie meno mature, come l’idrogeno rinnovabile, sono state semplificate eliminando l’obbligo di una procedura di gara competitiva, a condizione che siano adottate determinate misure di salvaguardia. Nell’ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025, dopo di che continueranno ad applicarsi le norme abituali in materia di aiuti di Stato comprese, in particolare, le disposizioni corrispondenti della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia (CEEAG)*
- Misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali (sezione 2.6). Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, gli Stati membri possono sostenere gli investimenti nella riduzione graduale dell’utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l’elettrificazione, l’efficienza energetica e lo spostamento verso l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico rispondente a determinati requisiti, con maggiori possibilità di sostenere la decarbonizzazione dei processi industriali mediante il passaggio ai combustibili derivati dall’idrogeno. Gli Stati membri possono i) istituire nuovi regimi basati su gare d’appalto o ii) sostenere direttamente i progetti, senza gare d’appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sono previsti bonus supplementari specifici per le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo energetico. In mancanza di gara è stato introdotto un metodo ulteriormente semplificato per determinare il livello massimo di sostegno. Nell’ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025, dopo di che continueranno ad applicarsi le norme abituali in materia di aiuti di Stato comprese, in particolare, le disposizioni corrispondenti della CEEAG*
- Misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica (sezione 2.7), in conformità del regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, fino al 31 dicembre 2023.*
- Misure per accelerare ulteriormente gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette (sezione 2.8), consentendo aiuti agli investimenti per la fabbricazione di attrezzature strategiche, segnatamente batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, per la produzione di componenti fondamentali e per la produzione e il riciclaggio delle materie prime critiche necessarie. Nello specifico gli Stati membri possono approntare regimi semplici ed efficaci limitando il sostegno a una data percentuale dei costi di investimento, fino a determinati importi nominali, stabilita secondo l’ubicazione dell’investimento e le dimensioni del beneficiario e prevedendo il massimo sostegno possibile per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese situate in regioni svantaggiate così da tenere debitamente conto degli obiettivi di coesione. In casi eccezionali e ferma restando la presenza di determinate garanzie, gli Stati membri possono elargire un sostegno superiore a singole imprese in presenza di un rischio reale di dirottamento degli investimenti al di fuori dell’Europa. Nell’ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025. Ulteriori informazioni sulle possibilità di sostegno delle misure volte ad accelerare la transizione verso un’economia a zero emissioni nette sono disponibili qui.