In vigore dal 20 novembre 2023. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 maggio 2025.
La Direttiva si pone l’obiettivo di raddoppiare l’attuale contributo delle rinnovabili nel mix energetico europeo (nel 2021 al 21,8% in Ue, 19% in Italia), sebbene molti Paesi del Vecchio continente siano già assai avanti (Islanda 85,8%, Norvegia 74,1%, Svezia 62,6%, Finlandia 43,1%, Lettonia 42,1%, Albania 41,4%, etc).
La Direttiva introduce una tempistica autorizzativa precisa. In particolare per l’Italia, dove in media per concludere un iter autorizzativo per gli impianti rinnovabili occorrono circa 7 anni: dovranno installarsi 12 GW l’anno di nuovi impianti per rispettare gli obiettivi europei, mentre nei primi nove mesi del 2023 sono entrati in esercizio nuovi impianti rinnovabili per appena 3 GW.
In particolare:
Art. 15 quinquies Partecipazione del pubblico
- Gli Stati membri garantiscono la partecipazione del pubblico ai piani che designano le zone di accelerazione delle energie rinnovabili di cui all’articolo 15 quater, paragrafo 1, primo comma, conformemente all’articolo 6 della direttiva 2001/42/CE, anche individuando il pubblico interessato o che potrebbe essere interessato.
- Gli Stati membri promuovono l’accettazione pubblica dei progetti in materia di energia rinnovabile mediante la partecipazione diretta e indiretta delle comunità locali a tali progetti.
Articolo 15 sexies Zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico
- Gli Stati membri possono adottare uno o più piani per designare zone per le infrastrutture dedicate ai fini dello sviluppo dei progetti di rete o di stoccaggio necessari per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico laddove tale sviluppo non dovrebbe avere un impatto ambientale significativo, tale impatto possa essere debitamente mitigato o, qualora ciò non fosse possibile, compensato. Obiettivo di tali zone è sostenere e integrare le zone di accelerazione delle energie rinnovabili.
Articolo 16 bis Procedura di rilascio delle autorizzazioni nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili
- Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, non duri più di dodici mesi per i progetti in materia di energia rinnovabile nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Tuttavia, nel caso di progetti in materia di energie rinnovabili offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, gli Stati membri possono prorogare tali termini di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.
Articolo 16 ter Procedura di rilascio delle autorizzazioni al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili – Cfr. art. 20 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)
- Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, non duri più di due anni per i progetti in materia di energia rinnovabile situati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Tuttavia, nel caso dei progetti in materia di energia rinnovabile offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di tre anni. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, fra cui la necessità di prorogare i periodi per le valutazioni a norma del diritto ambientale dell’Unione, gli Stati membri possono prorogare entrambi tali periodi di sei mesi al massimo.
Articolo 16 sexies Procedura di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di pompe di calore
- Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 50 MW non duri più di un mese. Tuttavia, nel caso delle pompe di calore geotermiche la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di tre mesi.
Articolo 16 septies Interesse pubblico prevalente
Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi …
Articolo 20 bis Agevolare l’integrazione nel sistema dell’energia elettrica da fonti rinnovabili
«1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e, se dispongono di dati, ai gestori del sistema di distribuzione sul loro territorio l’obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile a intervalli pari alla frequenza di regolamentazione del mercato, ma non superiori all’ora, con previsioni ove disponibili.
14) l’articolo 24 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché ai consumatori finali siano fornite informazioni sulla prestazione energetica e sulla quota di energia da fonti rinnovabili dei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in un modo facilmente accessibile, ad esempio sulle bollette, sui siti web dei fornitori e su richiesta. Le informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili sono espresse almeno come percentuale del consumo finale lordo di energia nel riscaldamento e raffrescamento assegnata ai clienti di un dato sistema di teleriscaldamento e tele raffrescamento e includono informazioni sulla quantità di energia utilizzata per fornire un’unità di riscaldamento al cliente o all’utente finale.».