Giurisprudenza – Infortunio mortale del lavoratore alla guida di una trattrice a cingoli

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 agosto 2023, n. 35278 – Infortunio mortale del lavoratore alla guida di una trattrice a cingoli. Mancata formazione e omessa vigilanza sul corretto uso del telaio di sicurezza antiribaltamento

L’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p., per avere, nella qualità di datore di lavoro, cagionato la morte di B.B. per colpa, consistita in negligenza e imperizia, e per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolar modo per non aver informato adeguatamente e sufficientemente il A.A. sui rischi riferiti alle sue mansioni e ai possibili danni, nonchè alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, altresì non vigilando in ordine all’uso e all’osservanza dei dispostivi di protezione e sulle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ed in specie sul corretto uso del telaio di sicurezza antiribaltamento del quale era dotato il trattore oggetto dell’infortunio, non essendo risultato conforme alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa comunitaria, in particolar modo perchè carente di cinture di sicurezza ancorate alla parte fissa del trattore.

Il A.A. ha contestato la superficialità con cui i giudici di merito, ricorrendo a mere formule di stile, avrebbero ritenuto che il lavoratore defunto non avesse ricevuto una formazione adeguata e sufficiente, in senso contrario dovendosi osservare come al momento della verificazione del sinistro non fosse ancora consolidata la normativa che impone lo svolgimento di 120 ore di formazione del lavoratore. La disciplina allora vigente, infatti, prevedeva che la formazione potesse essere effettuata sia in aula che sul luogo di lavoro, potendo anche essere fornita dal datore di lavoro in maniera libera, nel rispetto della durata minima di quattro ore.

Nessuna responsabilità sarebbe ascrivibile all’imputato, anche tenuto conto del fatto che, per come debitamente esplicato nel libretto di istruzioni del trattore, una volta attivato dal A.A. il dispositivo antiribaltamento non avrebbe dovuto utilizzare le cinture di sicurezza, trattandosi di pratica altamente pericolosa per l’incolumità del conducente. Pertanto, anche ove il lavoratore avesse indossato tali cinture, non si sarebbe potuta comunque scongiurare la verificazione del tragico evento, non essendo esse in grado di incidere positivamente sulla sopravvivenza del A.A..

E’ stato osservato, infatti, che il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando, diversamente dal caso di specie, la condotta del dipendente sia abnorme, dovendosi definire tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (così, tra le tante, Sez. 4, n. 40164 del 03/06/2004, Giustiniani, Rv. 229564-01).

La più recente interpretazione resa da questa Corte di legittimità ha, quindi, ricondotto, superando il requisito della radicale imprevedibilità, il concetto di abnormità della condotta colposa del lavoratore (interruttiva del nesso causale) a quella che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (così, tra le altre, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748-01). In tema di infortuni sul lavoro, cioè, la condotta abnorme del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso Rv. 275017/01).

E’ stato, infine, chiarito che qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, dep. 2018, Spina, Rv. 273247-01).

8. Per le ragioni da ultimo espresse è, poi, all’evidenza priva di ogni fondamento anche la censura dedotta con il sesto motivo, per cui l’imputato dovrebbe essere esonerato da responsabilità per il fatto che, una volta attivato il dispositivo antiribaltamento, il A.A. non avrebbe comunque dovuto utilizzare le cinture di sicurezza, ragion per cui il loro eventuale uso non avrebbe, in ogni modo, potuto evitare la verificazione dell’evento mortale.

Trattasi, invero, di doglianza palesemente inidonea ad escludere le ragioni di colpevolezza dell’imputato, atteso che, per come adeguatamente evidenziato dalla Corte territoriale, rispetto ad essa risulta troncante osservare come al vertice della sequenza causale residui, comunque, la condotta dell’imputato, “il quale ha affidato al A.A. la esecuzione di una lavorazione con l’ausilio di una trattrice a cingoli senza averlo reso edotto dei rischi connessi all’utilizzo del detto mezzo nelle specifiche condizioni operative registratesi e non lo ha poi controllato in ordine all’osservanza dei dispositivi di protezione“.