Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.
Si segnala: Emendamento 18, Proposta di regolamento, considerando 28
(28) Nel caso dei prodotti connessi all’energia inclusi nei piani di lavoro sulla progettazione ecocompatibile che sono anche prodotti da costruzione e per i prodotti intermedi, ad eccezione del cemento, la priorità per la definizione dei requisiti di sostenibilità sarà data al
[regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]. Ciò dovrebbe valere ad esempio per gli apparecchi di riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, le apparecchiature da riscaldamento per acqua e ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici, esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici.
Il presente regolamento può ancora intervenire in modo complementare laddove necessario, principalmente in relazione ad aspetti di sicurezza, tenendo conto anche di altre normative dell’Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, la bassa tensione e i macchinari. Per altri prodotti, al fine di evitare oneri inutili per gli operatori economici, in futuro potrebbe emergere la necessità di determinare le condizioni alle quali l’adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell’Unione soddisfa anche determinati obblighi fissati
dal presente regolamento.