Regolamento sulla progettazione ecocompatibile – posizione del Consiglio – prodotti da costruzione – caldaie a gas
Il Consiglio ha adottato la sua posizione (“orientamento generale”) sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. Il nuovo regolamento sostituirà l’attuale direttiva del 2009 e amplierà il campo di applicazione per fissare requisiti di sostenibilità ambientale per quasi tutti i tipi di merci immesse sul mercato dell’UE. Stabilisce un passaporto digitale dei prodotti e stabilisce norme in materia di trasparenza e divieto di distruzione dei beni di consumo invenduti.
La posizione del Consiglio migliora il quadro per il conferimento di poteri conferiti alla Commissione per quanto riguarda la definizione di specifiche per la progettazione ecocompatibile e rafforza l’ambizione di questo regolamento attraverso un divieto diretto della distruzione dei prodotti tessili invenduti (con un’esenzione per le microimprese e le piccole imprese e un periodo di transizione per le medie imprese).
Essa esclude i veicoli a motore dal campo di applicazione della direttiva e concede alle imprese un tempo minimo per adeguarsi ai nuovi requisiti provenienti dalla Commissione.
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile sarà applicabile a quasi tutte le categorie di prodotti. Stabilisce un quadro armonizzato per la definizione di requisiti per gruppi di prodotti specifici al fine di renderli efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse (come nel caso della direttiva esistente del 2009) ma più durevoli, affidabili, riutilizzabili, aggiornabili, riparabili, riciclabili e di facile manutenzione. La Commissione può proporre nuovi requisiti mediante atti delegati qualora nuovi tipi di prodotti o tecnologie lo richiedano.
Il regolamento mira inoltre ad agevolare la circolazione di tali prodotti nel mercato unico. Un nuovo “Digital Product Passport” fornirà informazioni sulla sostenibilità ambientale dei prodotti. Aiuterà i consumatori e le imprese a compiere scelte informate al momento dell’acquisto dei prodotti e aiuterà le autorità pubbliche a eseguire meglio verifiche e controlli. La proposta stabilisce inoltre disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della distruzione dei prodotti di consumo invenduti e degli appalti pubblici verdi.
L’orientamento generale concordato oggi formalizza la posizione negoziale del Consiglio. Esso conferisce alla presidenza del Consiglio un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo, che inizieranno non appena il Parlamento adotterà la sua posizione.
Considerando 43)
Solo in casi eccezionali in cui i requisiti di cui al regolamento sui prodotti da costruzione sono insufficienti o inefficaci e non possono essere modificati o integrati a norma del regolamento sui prodotti da costruzione entro un periodo di tempo ragionevole, il presente regolamento dovrebbe poter intervenire in modo complementare sui prodotti da costruzione, a condizione che i costi amministrativi connessi, anche in conseguenza del fatto che gli operatori economici potrebbero essere soggetti a due procedure di valutazione della conformità, siano ragionevoli. Per evitare che gli operatori economici siano soggetti a una duplicazione o a un potenziale conflitto tra requisiti o atti delegati, la Commissione, prima di elaborare tali requisiti complementari a norma del regolamento sui prodotti da costruzione, dovrebbe valutare se l’atto delegato già adottato a norma del presente regolamento possa essere abrogato o modificato in modo che i requisiti siano invece inclusi in una misura adottata a norma del regolamento sui prodotti da costruzione.
Nel formulare i piani di lavoro ai sensi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe comunque tenere conto del fatto che, in linea con la prassi attuale, per i prodotti connessi all’energia che sono anche prodotti da costruzione [il regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] farà prevalere i requisiti di sostenibilità stabiliti dal presente regolamento. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per gli apparecchi per il riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, gli apparecchi per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici (esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici).
In relazione a questi prodotti, il [regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] può intervenire […] solo in modo complementare, […] per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, tenendo conto anche di altra legislazione dell’Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, i prodotti a bassa tensione e i macchinari.
Articolo 69 Valutazione
Entro [ […] otto anni dalla data di applicazione del presente regolamento ] e successivamente ogni otto anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.
Nella valutazione è esaminata in particolare l’opzione di estendere l’articolo 6 per includere la possibilità per la Commissione, se del caso, di istituire un meccanismo che consenta l’adeguamento automatico delle specifiche di progettazione ecocompatibile innescato dal
miglioramento delle prestazioni dei prodotti immessi sul mercato, al fine di garantire che le
specifiche di progettazione ecocompatibile restino pertinenti e proporzionate alla situazione
del mercato, tenendo anche conto dei vincoli giuridici ed economici.