Legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38 – misure urgenti in materia di cessione dei crediti
Legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38 di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77″ (889)
Sintesi del contenuto
Il decreto-legge n. 11 del 2023 contiene alcune Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 1 (Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
Il comma 1, lettera a) introduce il nuovo comma 1-quinquies all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di cessione del credito o sconto in fattura di cui può avvalersi il contribuente per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta.
In particolare, si stabilisce che dal 17 febbraio 2023 è vietato per le pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.
Nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, è stato inserito il comma 1-sexies che consente alle banche, agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le relative modalità applicative.
La lettera b), modificata dalla Camera dei deputati, introduce i commi da 6-bis a 6-quater all’articolo 121, circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. In particolare, ferma restando l’ipotesi di dolo e il divieto di acquisto da parte degli intermediatori bancari e finanziari nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. L’esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione. Si chiarisce infine che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Articolo 2
(Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, stabilisce dai commi da 1 a 3 il divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.
Il predetto divieto non si applica:
per gli interventi del superbonus:
- alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;
- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, il divieto si applica anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e di quelli previsti dall’articolo 121, comma 2 del medesimo decreto-legge, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati previsti;
L’esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.
Si chiarisce infine che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
L’articolo 2 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo alcune deroghe a tale principio, ed abroga una serie di norme che, nella disciplina previgente all’articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi.