U.E. – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia (rifusione)2021/0426(COD)

E’ stata approvata in prima lettura la direttiva in oggetto che in considerazione dell’accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), le parti hanno convenuto di mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. 

RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia (rifusione) | A9-0033/2023 | Parlamento europeo (europa.eu)

Con la proposta approvata, nei Considerando, si specifica che:

(2) ” … le parti del patto per il clima di Glasgow nel novembre 2021 hanno ribadito che mantenere l’aumento della temperatura media globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022. Il conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi è al centro della comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo dell’11 dicembre 2019. L’Unione si è impegnata a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell’Unione in tutti i settori economici di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 nel contributo aggiornato determinato a livello nazionale presentato al segretariato dell’UNFCCC il 17 dicembre 2020. 

(3) Come annunciato nel Green Deal, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato la sua strategia per l’ondata di ristrutturazioni[8]. La strategia contiene un piano d’azione con misure concrete di regolamentazione, finanziamento e abilitazione, con l’obiettivo di raddoppiare almeno il tasso annuale di ristrutturazione energetica degli edifici entro il 2030 e di promuovere ristrutturazioni profonde in oltre 35 milioni di edifici e la creazione di fino a 160 000 posti di lavoro nel settore delle costruzioni. La revisione della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia è necessaria in quanto uno dei veicoli per far fronte all’ondata di ristrutturazioni. Contribuirà inoltre alla realizzazione dell’iniziativa New European Bauhaus e della missione europea sulle città intelligenti e climaticamente neutre e dovrebbe seguire il percorso stabilito dall’iniziativa New European Bauhaus come fase precedente dell’ondata di ristrutturazioniL’iniziativa New European Bauhaus ha lo scopo di promuovere una società più inclusiva che promuova il benessere di tutti in linea con il Bauhaus storico, che ha contribuito all’inclusione sociale e al benessere dei cittadini, in particolare delle comunità di lavoratori. Facilitando la formazione, le reti e l’emissione di linee guida per architetti, artisti, studenti, ingegneri e designer secondo i principi di sostenibilità, estetica e inclusione, l’iniziativa New European Bauhaus può consentire alle autorità locali di sviluppare soluzioni innovative e culturali nella creazione di un ambiente costruito più sostenibile. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i progetti delle nuove iniziative europee Bauhaus che arricchiscono il paesaggio culturale e costruito delle regioni di tutta Europa e aiutano i quartieri e le comunità a raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione.

(5 bis)La revisione della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia dovrebbe essere coerente con le altre proposte che fanno parte del pacchetto legislativo “Fit for 55”, quali le proposte di revisione delle direttive 2003/87/CE[10], 2012/27/UE[11], (UE) 2014/94/UE[12] e 2018/2001[13] del Parlamento europeo e del Consiglio. 

(5 ter)La ristrutturazione dei monumenti dovrebbe sempre essere effettuata nel rispetto delle norme nazionali in materia di conservazione, delle norme internazionali di conservazione, compresa la Carta di Venezia del 1964 per la conservazione e il restauro dei monumenti e dei siti, e dell’architettura originale dei monumenti interessati.  

(5 quater)Per gli edifici che hanno un valore storico o architettonico, ma non sono ufficialmente protetti, gli Stati membri dovrebbero stabilire criteri per l’applicazione della classe di prestazione energetica più elevata che sia fattibile dal punto di vista tecnico, funzionale ed economico, pur mantenendo il carattere dell’edificio.  

(6)Gli edifici rappresentano il 40 % del consumo finale di energia nell’Unione e il 36 % delle emissioni di gas a effetto serra legate all’energia, mentre il 75 % degli edifici dell’Unione è ancora inefficiente dal punto di vista energetico. Il gas naturale svolge il ruolo più importante nel riscaldamento degli edifici, rappresentando circa il 42% dell’energia utilizzata per il riscaldamento degli ambienti nel settore residenziale. Il petrolio è il secondo combustibile fossile più importante per il riscaldamento, rappresentando il 14% e il carbone rappresenta circa il 3%. Pertanto, la riduzione del consumo energetico, in linea con il principio dell’efficienza energetica al primo posto ▌, attuato conformemente alla raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione [14] e l’uso di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre ▌le emissioni di gas a effetto serra e la povertà energetica nell’Unione . Anche la riduzione del consumo energetico e un maggiore utilizzo di energia da fonti rinnovabili, in particolare l’energia solare, svolgono un ruolo fondamentale nel ridurre la dipendenza energetica dell’Unione dai combustibili fossili in generale e dalle importazioni in particolare, promuovendo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in linea con gli obiettivi stabiliti nel piano REPowerEU, integrare il sistema energetico, contribuire all’efficienza del sistema, promuovere gli sviluppi tecnologici e creare opportunità di occupazione e sviluppo regionale, in particolare nelle isole, nelle zone rurali e nelle comunità fuori rete

(6 bis)Il miglioramento dell’efficienza energetica e della prestazione energetica degli edifici attraverso una ristrutturazione profonda comporta enormi benefici sociali, economici e ambientali. Inoltre, l’efficienza energetica è il metodo più sicuro ed efficiente sotto il profilo dei costi per ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di energia e attenuare l’impatto negativo dei prezzi elevati dell’energia. Gli investimenti nell’efficienza energetica dovrebbero avere la massima priorità sia a livello privato che pubblico.  

(7)Gli edifici, gli elementi e i materiali da costruzione sono responsabili delle emissioni di gas a effetto serra prima, durante e dopo il loro ciclo di vita operativo. Le emissioni dell’intero ciclo di vita degli edifici dovrebbero pertanto essere progressivamente prese in considerazione in linea con una metodologia dell’Unione che sarà stabilita dalla Commissionea partire dagli edifici nuovi e poi ristrutturati, per i quali gli Stati membri dovrebbero stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’intero ciclo di vita conformemente a tale metodologia dell’Unione. Gli edifici sono una banca di materiali significativa, essendo depositi di risorse per molti decenni, e le opzioni di progettazione influenzano in gran parte le emissioni dell’intero ciclo di vita sia per i nuovi edifici che per le ristrutturazioni. Le prestazioni dell’intero ciclo di vita degli edifici dovrebbero essere prese in considerazione non solo nelle nuove costruzioni, ma anche nelle ristrutturazioni attraverso l’inclusione di politiche e obbiettivi  di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita nei piani di ristrutturazione degli edifici degli Stati membri. 

(14 bis)Il rinnovo degli impianti di riscaldamento comporta la sostituzione o la ristrutturazione del generatore di calore e può riguardare anche altri elementi del sistema di riscaldamento, quali apparecchiature di pompaggio, isolamento di tubazioni, comandi o unità terminali, quali radiatori o ventilconvettori. Nonostante il loro impatto sull’efficienza complessiva del sistema, la sostituzione o la ristrutturazione di singoli elementi senza coinvolgere il generatore di calore non dovrebbe essere considerata una ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento, poiché tali elementi sono indipendenti dalla fonte di energia utilizzata. Il rinnovo del sistema di riscaldamento rappresenta un’opportunità per sostenere la decarbonizzazione del riscaldamento in tutta l’Unione. 

(14 ter)L’uso efficiente del calore di scarto proveniente dai sistemi di acqua calda per uso domestico rappresenta una notevole opportunità di risparmio energetico. La preparazione dell’acqua calda è la principale fonte di consumo energetico per i nuovi edifici e normalmente questo calore viene sprecato e non riutilizzato. Sapendo che la maggior parte dell’acqua calda consumata proviene dalle docce, la raccolta di calore dagli scarichi delle docce negli edifici potrebbe essere un modo semplice ed economico per risparmiare il consumo finale di energia e le relative emissioni di CO2 e metano della produzione di acqua calda sanitaria. 

(14 quater)Per conseguire una decarbonizzazione efficiente sotto il profilo dei costi del settore del riscaldamento, gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni di parità tra le tecnologie disponibili e sostenere soluzioni multivettore, tenendo conto della sicurezza dell’approvvigionamento, dell’efficacia in termini di costi e della flessibilità. 

(28 bis)È urgente ridurre la dipendenza dai combustibili fossili negli edifici e accelerare gli sforzi per decarbonizzare ed elettrificare il loro consumo energetico. Al fine di consentire l’installazione di tecnologie solari economicamente vantaggiosa in una fase successiva, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere “solar ready”, vale a dire progettati per ottimizzare il potenziale di generazione solare sulla base dell’irraggiamento solare del sito, consentendo l’installazione di tecnologie solari senza costosi interventi strutturali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire la realizzazione di impianti solari adeguati sui nuovi edifici, residenziali e non residenziali, e sugli edifici non residenziali esistenti. La diffusione su larga scala dell’energia solare negli edifici contribuirebbe notevolmente a proteggere più efficacemente i consumatori dall’aumento e dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, ridurrebbe l’esposizione delle famiglie vulnerabili a costi energetici elevati e comporterebbe benefici ambientali, economici e sociali più ampi. Al fine di sfruttare efficacemente il potenziale degli impianti solari sugli edifici, gli Stati membri dovrebbero definire criteri per l’attuazione e le possibili esenzioni dall’installazione di impianti solari sugli edifici, in linea con il potenziale tecnico ed economico valutato degli impianti di energia solare e le caratteristiche degli edifici soggetti a tale obbligo. 

(28 ter)La presente direttiva dovrebbe tenere pienamente conto della comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 dal titolo “Strategia dell’UE per l’energia solare” e in particolare dell’iniziativa europea sui tetti solari. Le tecnologie solari fotovoltaiche e solari termiche dovrebbero essere introdotte rapidamente a vantaggio sia del clima che delle finanze dei cittadini e delle imprese. Gli Stati membri dovrebbero istituire solidi quadri di sostegno per i sistemi su tetto, anche in combinazione con lo stoccaggio dell’energia e le pompe di calore, sulla base di tempi di ammortamento prevedibili che dovrebbero essere inferiori a 10 anni. Gli Stati membri dovrebbero attuare le misure in via prioritaria, utilizzando i finanziamenti dell’Unione disponibili, in particolare i nuovi capitoli REPowerEU dei loro piani per la ripresa e la resilienza. La Commissione dovrebbe monitorare annualmente i progressi compiuti nell’attuazione dell’iniziativa europea sui tetti solari, con il Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti interessate del settore. 

(33 bis)Una norma per ristrutturazioni profonde, se accompagnata da un sostegno e da informazioni adeguati, compresa l’assistenza tecnica e la formazione, può essere un modo per conseguire una maggiore riduzione delle emissioni. I responsabili politici locali svolgono un ruolo abilitante nella progettazione del mercato della ristrutturazione energetica attraverso le normative locali, guidando l’eliminazione graduale di sistemi di riscaldamento e raffreddamento inefficienti, gestendo i processi di appalto pubblico e sviluppando partenariati pubblico-privato. Le ristrutturazioni devono essere eseguite secondo standard elevati per ridurre efficacemente le emissioni ed evitare lacune di prestazioni che possono rendere gli obiettivi più difficili da raggiungere a medio termine. 

(34)Al fine di promuovere ristrutturazioni profonde e profonde per fasi, che è uno degli obiettivi della strategia per l’ondata di ristrutturazioni, gli Stati membri dovrebbero riservare il massimo livello di sostegno finanziario e amministrativo alla ristrutturazione profonda degli edifici con le prestazioni peggiori con un’unica abitazione. 

(35 bis)Gli approcci integrati di quartiere o di quartiere consentono concetti generali di ristrutturazione per edifici spazialmente correlati, come i blocchi residenziali. Tali approcci alle ristrutturazioni offrono molteplici soluzioni su scala più ampia. I piani di ristrutturazione integrati possono adottare un approccio più olistico, che affronta il più ampio ecosistema della comunità, come le esigenze di trasporto e le fonti di energia sostenibili appropriate,  comprese le energie rinnovabili in loco e nelle vicinanze o il teleriscaldamento e il teleraffreddamento. Tali piani consentono una maggiore efficacia in termini di costi delle opere necessarie, migliorano i collegamenti tra i modi di trasporto e tengono conto delle infrastrutture esistenti ai fini dell’ottimizzazione del sistema e della conservazione del patrimonio culturale. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe promuovere un uso più ampio di approcci integrati, partecipativi e relativi ai distretti, che consentano sinergie e potenziali risparmi energetici che rimarrebbero inutilizzati se l’attenzione fosse rivolta esclusivamente ai singoli edifici. I piani di ristrutturazione integrati possono anche portare a benefici quali una migliore qualità dell’aria, una riduzione delle emissioni dei distretti e una riduzione su larga scala della povertà energetica. I distretti dovrebbero essere istituiti dalle autorità locali, in conformità con le esigenze locali. 

(35 ter)Al fine di sostenere la moltiplicazione e la replicabilità dei progetti di ristrutturazione edilizia di successo, in linea con l’iniziativa “Nuovo Bauhaus” europeo, in particolare con il suo obiettivo di sostenibilità, gli Stati membri dovrebbero attuare politiche industriali nazionali per la produzione su larga scala di elementi prefabbricati da costruzione adattabili localmente per la ristrutturazione degli edifici che offrano funzioni diverse, compresa l’estetica; isolamento e generazione di energia e isolamento e infrastrutture verdi. Dovrebbero inoltre promuovere la biodiversità, la gestione delle risorse idriche, l’accessibilità e la mobilità. 

(35 quater)Gli Stati membri dovrebbero elaborare regimi nazionali di ispezioni elettriche alla luce del fatto che un’elevata percentuale degli incendi domestici e accidentali ha una fonte elettrica e al fine di garantire che gli impianti elettrici siano sicuri e pronti per nuovi usi volti a conseguire edifici a emissioni zero. 

(35 quinquies)La considerazione del nesso acqua-energia è particolarmente importante per affrontare l’interdipendenza dell’uso dell’energia e dell’acqua e la crescente pressione su entrambe le risorse. La gestione e il riutilizzo efficaci dell’acqua possono dare un contributo significativo al risparmio energetico, producendo benefici climatici, ma anche economici e sociali. 

(39)La ricarica intelligente e la ricarica bidirezionale consentono l’integrazione del sistema energetico degli edifici. I punti di ricarica in cui i veicoli elettrici parcheggiano in genere per lunghi periodi di tempo, ad esempio quando le persone parcheggiano per motivi di residenza o di lavoro, sono molto importanti per l’integrazione del sistema energetico, pertanto è necessario garantire funzionalità di ricarica intelligenti. Poiché la ricarica bidirezionale favorisce l’ulteriore penetrazione dell’energia elettrica rinnovabile da parte dei parchi di veicoli elettrici  nei trasporti e nel sistema elettrico in generale ed è strumentale alla riduzione dei picchi, riducendo così la necessità di alimentazione nelle ore di punta e quindi i costi complessivi del sistema, tale funzionalità dovrebbe essere resa disponibile anche , non da ultimo in quanto consente ai proprietari di veicoli elettrici di mettere tali funzioni a disposizione per svolgere e partecipare attivamente al sistema energetico dietro adeguata remunerazione, in linea con il loro diritto di generare, condividere, immagazzinare o vendere energia autoprodotta


Articolo 5 Fissazione di requisiti minimi di rendimento energetico

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano fissati requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici o le unità immobiliari al fine di conseguire almeno livelli ottimali in funzione dei costi e valori di riferimento più elevati, quali i requisiti di efficienza edilizia a energia quasi zero e i requisiti in materia di emissioni zero degli edifici. La prestazione energetica è calcolata secondo la metodologia di cui all’articolo 4. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all’articolo 6. 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano fissati requisiti minimi di rendimento energetico e obblighi di ristrutturazione per tutti gli elementi edilizi che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’edificio al momento della loro sostituzione o ammodernamento, al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi. e valori di riferimento più elevati, come i requisiti di costruzione a energia quasi zero e i requisiti di costruzione a emissioni zeroLa prestazione energetica degli elementi edilizi è calcolata secondo la metodologia di cui all’articolo 4.

Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse categorie di edifici.

Tali requisiti tengono conto di condizioni climatiche interne salubri basate su una qualità ottimale dell’ambiente interno, nonché delle condizioni locali, della funzione designata e dell’età dell’edificio.

Gli Stati membri riesaminano i loro requisiti minimi di rendimento energetico a intervalli regolari, non superiori a cinque anni, e li aggiornano, se necessario, per tener conto del progresso tecnico nel settore edilizio, dei risultati del calcolo ottimale in funzione dei costi di cui all’articolo 6 e degli obiettivi e delle politiche nazionali in materia di energia e clima aggiornati.

Gli Stati membri possono adottare un requisito minimo intermedio di rendimento energetico, compreso il raggiungimento di un livello minimo di efficienza dell’involucro edilizio, il consumo massimo di energia per kWh/m1/anno, la disponibilità a far funzionare il riscaldamento a bassa temperatura, le pompe di calore o il riscaldamento flessibile degli ambienti elettrici e la capacità minima di gestione della domanda.

Articolo 8 Edifici esistenti

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, quando gli edifici sono sottoposti a ristrutturazioni importanti, la prestazione energetica dell’edificio o della sua parte ristrutturata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti a norma dell’articolo 5, nella misura in cui ciò sia fattibile dal punto di vista tecnico, funzionale ed economico.  

Tali requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare ristrutturati nel suo complesso. Inoltre, o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.

2.Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per garantire che, quando un elemento edilizio che fa parte dell’involucro dell’edificio e ha un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio è ammodernato o sostituito, la prestazione energetica dell’elemento edilizio soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica nella misura in cui ciò sia tecnicamente elevato, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Articolo 9 Standard minimi di prestazione energetica

1.Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici rispettino le norme minime di rendimento energetico, a cominciare dagli edifici con le prestazioni peggiori

Gli Stati membri provvedono affinché: 

(a)edifici e unità immobiliari di proprietà di enti pubblici, comprese le istituzioni, gli uffici, gli organi e le agenzie dell’Unione e quelli affittati da tali organismi dopo … [data di entrata in vigore della presente direttiva] , conseguire al più tardi: 

i)a decorrere dal 1º gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica E e 

ii)dal 1° gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica D ;

(b)gli edifici non residenziali e le unità immobiliari diverse da quelle di cui alla lettera a)  realizzano al più tardi: 

i)a decorrere dal 1° gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica E; e 

ii)dal 1° gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica D ;

(c)gli edifici residenziali e le unità immobiliari realizzano al più tardi: 

i)a decorrere dal 1º gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica E e 

ii)dal 1° gennaio 2033 almeno la classe di prestazione energetica D ;

Nella tabella di marcia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri stabiliscono una traiettoria lineare per il conseguimento progressivo di classi di prestazione energetica più elevate per gli edifici di cui al presente paragrafo entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero e di conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica.

Articolo 10 Passaporto di rinnovo

1.Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di integrare la presente direttiva istituendo un quadro europeo comune per i passaporti di ristrutturazione, basato sui criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo

2.Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri introducono un sistema di passaporti per la ristrutturazione che attua il quadro comune istituito conformemente al paragrafo 1. 

Gli Stati membri provvedono affinché i passaporti per le ristrutturazioni siano sostenuti finanziariamente nell’ambito dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, al fine di non creare barriere, in particolare per i proprietari di abitazioni che possiedono solo l’abitazione in cui vivono. Gli Stati membri provvedono affinché i passaporti per la ristrutturazione degli edifici siano messi a disposizione con il dovuto sostegno finanziario per le famiglie vulnerabili che desiderano ristrutturare i loro edifici in tutto o in parte.