ARERA – regolazione dell’autoconsumo diffuso – Testo Integrato Autoconsumo Diffuso

Delibera 27 dicembre 2022 – 727/2022/R/eel Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell’autoconsumo diffuso. Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso

La presente deliberazione approva il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) attuando le disposizioni dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di comunità energetiche rinnovabili, comunità energetiche dei cittadini, gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gruppi di clienti attivi che agiscono Collettivamente, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, clienti attivi “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione.

SCHEDA TECNICA – 727-22st.pdf (arera.it)


Nel nuovo TIAD – “Testo integrato autoconsumo diffuso” rientrano tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica. 

Vengono definite regole univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l’energia elettrica condivisa e l‘area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata.

Quest’ultima è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell’avvicinamento geografico di produzione e consumo nella medesima ora.

E poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso ora è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico. Sarà a cura del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la prossima definizione degli incentivi.

Inoltre, vengono semplificate le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni.

Con la conferma del modello regolatorio virtuale già adottato nel periodo transitorio iniziale, sono garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all’autoconsumo).

L’applicazione del TIAD è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del MASE con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.

Da tale data, le configurazioni per l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel TIAD: ciò non comporta nessun cambiamento per le prime, mentre per le seconde viene data la possibilità di estendersi all’interno di un’area più vasta (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione energia autoconsumata) e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell’autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh a valori dell’anno 2022).


Articolo 3 – Requisiti per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso

Vengono definiti requisiti ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso di accesso:

3.2 nel caso di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente,

3.3 nel caso di gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente,


3.4 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di comunità energetica rinnovabile,

3.5 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di comunità energetica dei cittadini,

3.6 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta,

3.7 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione,

3.8 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.