Aiuti quater – decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica
Articolo 3-bis, commi 4 e 6 (Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia)
L’articolo 3-bis, ai commi 4 e 6, inseriti durante l’esame in sede referente, introduce un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.
A tale riguardo è utile ricordare che, nel corso del 2022 sono state stanziate, a più riprese, ingenti risorse finanziarie per ridurre temporaneamente la bolletta elettrica e del gas degli utenti finali, principalmente mediante iniziative volte a compensare il peso degli oneri generali di sistema sostenuti in bolletta e costituenti una significativa percentuale della stessa.
La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale è composta infatti da una serie di voci di spesa di seguito riportate ed indicate su tutte le bollette:
il costo della materia prima (spesa per la materia energia);
il costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore);
gli oneri generali di sistema;
le imposte (accise ed IVA);
Per quanto riguarda il settore gas, oggetto dell’intervento normativo in esame, le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema sono quattro:
RE/REt che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell’efficienza energetica per il settore (certificati bianchi);
GS/GSt che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas;
UG2 che compensa i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale degli esercenti i servizi di tutela tenendo conto dell’obiettivo di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi;
UG3/UG3t che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali.
La componente tariffaria relativa agli oneri di sistema è stata, nel corso del 2022, dapprima ridotta e poi azzerata. Nella sostanza, per calmierare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia, il peso di tali oneri è stato spostato a carico delle finanze pubbliche, anziché a carico dell’utente finale che le pagava attraverso le bollette.
Articolo 9 (Superbonus)
L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. Il comma 2 dell’articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione. Tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
L’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.
Il comma 1, lettera a), modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di disciplina di detrazione al 110 per cento per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (superbonus). In particolare, la norma, lettera a), numero 1), diminuisce la detrazione portandola al 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.
L’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).