Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 

ATTO S.442DOSSIER Disegno di legge S. 442 – 19ª Legislatura (senato.it)

Articolo 1, commi da 2 a 9 ( Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale)

commi da 2 a 9 riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all’energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022.

Si tratta in particolare:

  • del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;
  • del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento)della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%)della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%)della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità, tra l’altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle predette agevolazioni con la circolare 13/E del 2022.


Articolo 1, comma 10 (Superbonus)

Il comma 10, introdotto alla Camera, prevede, a determinate condizioni, l’applicazione della detrazione 110 per cento-Superbonus per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche in aree o strutture non pertinenziali.

La disposizione specifica anche la soglia chilowatt per l’applicazione della detrazione al 110 per cento alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile.

Più in dettaglio il comma 10, lettera a) riconosce la detrazione nella misura del 110% (superbonus) anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 (cd interventi trainanti), sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ), e all’articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico ) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La disposizione riconosce inoltre alla lettera b) che, fermo restando il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto dal comma 10-bis, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l’applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all’aliquota del 110 per cento.

Nel merito del sopra citato comma 16-ter, l’Agenzia delle entrate (Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020) precisa che tale comma estende il Superbonus agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche e regola anche la modalità di applicazione della relativa detrazione stabilendo che il Superbonus si applica sul costo dell’impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50 per cento delle spese di cui all’art. 16-bis, lett. h), del TUIR, e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 riferito all’intero impianto.


Articolo 1, commi 11 e 12 (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

L’articolo 1, comma 11 dispone che l’ARERA provveda ad annullare, per il I trimestre 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Per le finalità di cui sopra, un importo pari a 963 milioni di euro per l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023 (comma 12).

Si evidenzia che quota parte degli oneri generali del sistema elettrico – quella afferente allo smantellamento delle centrali nucleari e alle relative misure di compensazione territoriale – è fiscalizzata a decorrere dall’anno 2023, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, commi da 20 a 23 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia. Ciò significa che i predetti oneri nucleari e relative misure di compensazione territoriale, a decorrere dall’anno 2023 non sono più riscossi dai fornitori in bolletta elettrica, bensì coperti a valere su risorse appostate a bilancio statale.

La relazione tecnica precisa dunque che, dalla stima degli oneri derivanti dall’articolo 1, commi 11 e 12, qui in esame – il quale, in via transitoria, per il I trimestre 2023 dispone l’azzeramento delle (altre) aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico – sono detratti gli oneri coperti dalla fiscalizzazione disposta dall’articolo 6 del disegno di legge.

Tale stima non comprende inoltre gli oneri derivanti dall’ampliamento della platea di beneficiari del bonus sociale, disposto dall’articolo 1, comma 17, alla cui scheda di lettura si rinvia.

La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale è composta dalle seguenti voci di spesa indicate su tutte le bollette:

Gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative. Tali obiettivi attengono precipuamente allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. Accanto a questi obiettivi direttamente connessi al sistema energetico, nel corso degli anni, con tali componenti tariffarie, sono stati finanziati anche altri obiettivi, di politica sociale, come il bonus per le famiglie economicamente disagiate, o industriale, quali il sostegno alle imprese energivore, quali la copertura del regime tariffario speciale riconosciuto alla società RFI per i consumi di energia elettrica relativi ai servizi ferroviari su rete tradizionale (ARERAMemoria 8 febbraio 2022).


Articolo 1, comma 16 (Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

Il comma 16, introdotto alla Camera, estende l’aliquota IVA ridotta al 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

Si ricorda che, secondo quanto indicato nel glossario dell’ARERA, per teleriscaldamento si intende un “sistema di riscaldamento a distanza di un quartiere o di una città che utilizza il calore prodotto da una centrale termica, da un impianto a cogenerazione o da una sorgente geotermica. In un sistema di teleriscaldamento il calore viene distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l’acqua calda o il vapore”.

Più in dettaglio, le norme in esame si pongono in espressa deroga alla disciplina generale dell’Iva (di cui al D.P.R. n. 633 del 1972).

Si ricorda che il comma 11 del provvedimento in esame estende alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento, in deroga all’aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente e in continuità coi provvedimenti emanati nel corso del 2021 e del 2022; per una ricostruzione della riduzione Iva si rinvia alla relativa scheda di lettura.

Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

Si demanda infine a un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sentita l’ARERA, l’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni in esame.


Articolo 1, commi 39 e 40 (Proroga del termine dell’entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell’accesso agli incentivi)

L’articolo 1, comma 39, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere al riconoscimento, da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE), di una somma pari a 375 euro per ciascun Certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC).

Il comma 39dell’articolo 1 del disegno di legge in esame stabilisce che, per accedere agli incentivi previsti dall’articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018, il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano venga prorogato al 31 dicembre 2023.

Il successivo comma 40subordina l’’efficacia delle disposizioni di cui al comma precedente all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’articolo 7 del citato D.M. 2 marzo 2018 prevede che, su richiesta del produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, il GSE riconosca al produttore stesso il valore dei corrispondenti Certificati di immissione in consumo (CIC) attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375 euro per la quantità massima annua prevista dall’articolo 3, comma 3 del medesimo decreto, secondo le seguenti modalità:

a) gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti obbligati in proporzione e nel limite delle rispettive quote d’obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative;

b) il GSE riconosce i CIC in maniera cronologica rispetto alla data di presentazione della domanda di qualifica in esercizio dell’impianto ai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantità massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni, il GSE, sulla base delle informazioni ivi contenute, pubblica il valore di riferimento, per l’anno in corso, della quantità massima annua di CIC ritirabili. Fino a tale pubblicazione si fa riferimento al valore relativo all’anno precedente;

c) a tal fine, il GSE aggiorna e pubblica, con continuità sul proprio sito internet, un contatore con dati stimati, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità degli impianti di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, o dell’effettiva produzione annua, qualificati in esercizio, il cui biocarburante è oggetto di ritiro dei CIC da parte del GSE. Il GSE, inoltre, identifica e pubblica, con continuità, l’elenco degli impianti a cui ritirare i CIC, dando precedenza a quelli con data di domanda di qualifica in esercizio anteriore nel caso in cui tale producibilità sia superiore alla quantità massima annua di CIC ritirabili;

d) ai fini della determinazione della quantità di biocarburante avanzato diverso dal biometano massima producibile di ogni singolo impianto, il GSE utilizza i dati relativi alla capacità produttiva di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di funzionamento che definisce nelle proprie procedure applicative.

I produttori di biocarburante avanzato diverso dal biometano provvedono autonomamente alla vendita di tali biocarburanti ai soggetti obbligati tra quelli che hanno ricevuto CIC dal GSE e con i quali hanno un contratto di fornitura, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti. Il riconoscimento del valore dei CIC è effettuato dal GSE a valle della vendita ad un soggetto obbligato del biocarburante avanzato diverso dal biometano e dopo che lo stesso soggetto obbligato abbia trasmesso al GSE tutte le informazioni attestanti l’effettiva immissione in consumo sul territorio nazionale di tali biocarburanti. Il Biocarburante avanzato diverso dal biometano viene acquistato dai soggetti obbligati ad un prezzo massimo, espresso in euro a tonnellata, pari alla media della quotazione mensile del mese precedente, pubblicate dal Platt’s, del prodotto entro il quale tale biocarburante viene miscelato per l’utilizzo finale come carburante e convertito in euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5 per cento.

La norma prevedeva in origine che tali disposizioni si applicassero per le produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo, periodo successivo al quale, il produttore accede alle disposizioni previste dal D.M. 10 ottobre 2014. Per effetto delle disposizioni in esame l’applicazione viene estesa alle produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2023.


Articolo 1, comma 73 (Riduzione dell’IVA applicabile sul pellet)

Il comma 73, introdotto alla Camera, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%.

Più in dettaglio, la norma in esame stabilisce che in deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all’aliquota d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.

A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 711, modificando il n. 98) della Tabella A, Parte III, stabilisce che sono soggetti all’aliquota del 10 per cento la legna da ardere in tondelli, i ceppi, le ramaglie o fascine; i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet, che pertanto rientra nell’ambito delle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria pari al 22 per cento.


Articolo 1, comma 74 e 75 (Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni)

La disposizione, al comma 74proroga al 2023 le misure previste per agevolare l’acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età con riguardo all’operatività del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa, al Fondo di garanzia per la prima casa e alle speciali agevolazioni in materia di imposte indirette. Il comma 75 dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023 con l’assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.

In particolare, il comma 74 apporta modificazioni all’articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.

Nello specifico, la disposizione di cui alla lettera a) estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l’orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007.

Per tali misure, introdotte dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge n. 27 del 2020, era originariamente previsto un periodo di durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022.

La lettera b), a fronte del protrarsi e dell’aggravarsi dell’emergenza socio-economica, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013), al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili (rientranti nelle categorie prioritarie, come le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) l’accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria da Covid -19, nel corso della quale la misura ha avuto origine.

In primo luogo, difatti, viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. “Sostegni-bis“), convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (di cui sopra), dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).

In aggiunta, viene altresì prorogata al 31 marzo 2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80 per cento, l’applicazione di un add-on rispetto al TEGM, quale introdotto dall’articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 175 del 2022, per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.