Decreto 21 settembre 2022 Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. Accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto i
soggetti, pubblici o privati, in relazione ai consumi annui di
energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per la produzione
di idrogeno verde, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.
Art. 3 - Condizioni tecniche per l'accesso alle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano all'energia
elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti di
produzione di idrogeno verde, ossia l'idrogeno che soddisfa il
requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita
del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g
CO2e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/tH2.
L'idrogeno di cui al primo periodo e' prodotto mediante processo
elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile e/o
dall'energia elettrica di rete.
2. Gli impianti di produzione di idrogeno verde di cui al comma 1
soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono collegati agli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di
connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica fornita agli
elettrolizzatori e' munita di garanzie di origine rinnovabile ai
sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte
rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore.
Art. 4 - Agevolazioni e disciplina delle modalità di fruizione
1. Conformemente a quanto previsto all'art. 23, comma 2, del
decreto-legge n. 36 del 2022, l'energia elettrica rinnovabile
impiegata in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno
verde che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, non e'
assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.