Idrogeno – accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile

Decreto 21 settembre 2022 Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde.

Art. 2 - Soggetti beneficiari 
 
  1.  Accedono  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  i
soggetti, pubblici o  privati,  in  relazione  ai  consumi  annui  di
energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per  la  produzione
di idrogeno verde, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4. 

 Art. 3 - Condizioni tecniche per l'accesso alle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di  cui  all'art.  4  si  applicano  all'energia
elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti  di
produzione di  idrogeno  verde,  ossia  l'idrogeno  che  soddisfa  il
requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita
del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di  94  g
CO2e/MJ  ovvero  l'idrogeno  che  comporta  meno  di  3   tCO2eq/tH2.
L'idrogeno di cui al primo  periodo  e'  prodotto  mediante  processo
elettrolitico  a  partire  da  fonti  di  energia   rinnovabile   e/o
dall'energia elettrica di rete. 
  2. Gli impianti di produzione di idrogeno verde di cui al  comma  1
soddisfano i seguenti requisiti: 
    a)  sono  collegati  agli  impianti  di  produzione  di   energia
elettrica da fonti rinnovabili attraverso una  rete  con  obbligo  di
connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica  fornita  agli
elettrolizzatori e' munita di  garanzie  di  origine  rinnovabile  ai
sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
    b) utilizzano energia elettrica  prodotta  da  impianti  a  fonte
rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore. 

Art. 4 - Agevolazioni e disciplina delle modalità di fruizione 
 
  1. Conformemente a  quanto  previsto  all'art.  23,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  36  del  2022,  l'energia  elettrica   rinnovabile
impiegata in impianti di elettrolisi per la  produzione  di  idrogeno
verde che  rispettano  le  condizioni  di  cui  all'art.  3,  non  e'
assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri  generali
afferenti al sistema elettrico di  cui  all'art.  3,  comma  11,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.