Conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022 n. 115 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali – Aiuti bis
Parlamento Italiano – Disegno di legge S. 2685-B – 18ª Legislatura (senato.it)
Articolo 11, comma 4-bis (Semplificazioni nel settore delle energie rinnovabili)
L’articolo 11, comma 4-bis – introdotto al Senato – prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
Articolo 31-bis (Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione
degli interventi del PNRR)
L’articolo 31-bis, introdotto dal Senato, prevede, al comma 1, l’estensione ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici “inagibili” o “parzialmente inagibili”, dell’applicabilità delle norme di semplificazione
già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania).
Il comma 2, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Articolo 32 (Aree di interesse strategico nazionale)
L’articolo 32 introduce la possibilità di istituire aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L’attuazione di tali piani o programmi potrà beneficiare di procedure semplificate e accelerate. La concreta individuazione e disciplina di dettaglio è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, deputati a vagliare le effettive condizioni dell’investimento, la rilevanza strategica e le eventuali modalità di realizzazione. È altresì prevista la possibilità che con DPCM si istituisca o individui una società di sviluppo o un consorzio, partecipato dalla Regione, dai Comuni interessati e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi nelle aree di interesse strategico nazionale. Si prevede altresì che con DPCM possa essere nominato un Commissario straordinario quale unico delegato per lo sviluppo dell’area, l’approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche.
Ai predetti fini, il comma indica quali settori sono da ritenersi di rilevanza strategica. Si tratta delle filiere:
- della microelettronica e dei semiconduttori,
- delle batterie,
- del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni,
- della cibersicurezza,
- dell’internet delle cose (IoT),
- della manifattura a bassa emissione di Co2,
- dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni,
- della sanità digitale e intelligente e
- dell’idrogeno.
Articolo 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)
L’articolo 33-ter, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).
Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave.
Articolo 33-quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili)
L’articolo 33-quater, introdotto dal Senato, apporta una novella al comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili.