PNRR 2 – Legge 29 giugno 2022, n. 79 – attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – idrogeno
Legge 29 giugno 2022, n. 79 di Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 30 aprile 2022, n. 36 Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Art. 16. – (Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno ai fini
dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR)
- Contributi per i piani urbani integrati
È una misura prevista dal PNRR affidata al Ministero dell’interno nella missione 5 « Inclusione e coesione », obiettivo C2: Contributi ai comuni per progetti di rigenerazione urbana.
In merito a tali contributi è stata predisposta una bozza di norma che ha la finalità di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.
Art. 23. commi 5-bis e 5-ter – (Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)
I commi 1, 2 e 3 mirano a promuovere la produzione e l’impiego di idrogeno rinnovabile, dando contestuale attuazione alla milestone prevista dalla misura M2C2, riforma 3.2 del PNRR, la quale prevede, entro giugno 2022, l’adozione di norme di semplificazione fiscale per l’idrogeno verde.
Nel concreto, la norma evita una doppia imposizione parafiscale. Infatti, gli oneri generali di sistema sono pagati dai consumatori di energia nella forma finale utilizzata. La produzione di idrogeno da fonti rinnovabili non configura un consumo finale, ma una trasformazione da un vettore ad un altro, che poi sarà utilizzato nei consumi finali.
Le condizioni tecnico-operative per l’applicazione del principio suddetto sono demandate a un decreto del Ministro della transizione ecologica, anche tenuto conto del regolamento delegato che sta (è imminente) per essere adottato dalla Commissione in attuazione dell’articolo 27, paragrafo 3, settimo comma, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Il comma 3 dell’articolo in illustrazione mira a delineare il trattamento fiscale da applicare all’idrogeno verde prodotto con le modalità previste dal comma 1. In tal senso è specificato che l’idrogeno ottenuto con l’impiego di fonti rinnovabili non è ricompreso nel novero dei prodotti energetici che sono elencati nell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise e quindi non risulta, in linea generale, sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico, se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.
Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 21, al comma 5, prevede che sia sottoposto al regime dell’accisa anche ogni prodotto che, pur non essendo prodotto energetico, rientri però nella categoria degli idrocarburi e sia utilizzato come combustibile per riscaldamento. In relazione a tale previsione, si rileva che l’idrogeno, non rientrando nel gruppo degli idrocarburi in quanto non contenente carbonio, non potrebbe essere sottoposto ad accisa.
Occorre rilevare altresì che il comma 9 del medesimo articolo 21 sottopone ad accisa i prodotti energetici qualora siano utilizzati per produrre elettricità: anche in tale contesto l’idrogeno, utilizzato per produrre elettricità, non risulta sottoposto a tassazione non rientrando, come già specificato, tra i prodotti energetici. Parallelamente si rileva che anche l’impiego, per finalità energetiche, dell’idrogeno nelle cosiddette celle a combustibile non potrebbe rientrare tra i prodotti sottoposti alla tassazione in parola.
L’unica fattispecie in cui potrebbe essere applicata l’accisa sull’idrogeno risulterebbe quella prevista dal comma 4 del menzionato articolo 21 del testo unico, che prevede la sottoposizione ad accisa di qualsiasi sostanza, anche non qualificabile come prodotto energetico, che venga utilizzata come carburante per motori. In tal senso, il comma 3 dell’articolo in illustrazione prevede che l’idrogeno, solo nel caso in cui venga utilizzato direttamente come carburante in un motore termico, possa essere sottoposto ad accisa.